Prosegue la battaglia dei COBAS della Scuola contro il collocamento in ferie “forzate” del personale della scuola. Secondo il sindacato tale pratica non solo è illegittima ma non è scritta da nessuna parte, intanto però i dirigenti ne fanno uso e abuso ai danni dei precari. Di seguito il comunicato e il modello di diffida…
La legge di stabilità 2013 ha introdotto misure restrittive (e, secondo noi, anticostituzionali) che, di fatto, limitano il diritto alle ferie dei lavoratori precari pubblici. Tutto ciò a partire dall’anno scolastico 2013/2014: infatti per le ferie non “fruite” lo scorso anno scolastico abbiamo intrapreso una battaglia legale.
Ora, siccome non vorremmo illudere i precari e/o proporre nuovi ricorsi che inevitabilmente perderemmo (la battaglia bisognerebbe farla a livello legislativo cercando di far cambiare la norma) cerchiamo almeno di spiegare i diritti di fruizione delle ferie e come “bloccare” l’arroganza di alcuni dirigenti che le stabiliscono d’ufficio.
Le disposizioni introdotte con la legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) modificano la disciplina relativa alla fruizione delle ferie. In particolare, l’art.1, comma 54, ha previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Nella sua prima parte, l’articolo modifica chiaramente la normativa previgente, laddove assume a riferimento come periodo in cui si può fruire delle ferie i giorni di “sospensione delle lezioni” e non più quelli di sospensione “delle attività didattiche”. È chiara la finalità della modifica: RISPARMIARE!!!
Risulta, quindi, evidente quale sia il periodo che debba intendersi per periodo di “sospensione delle lezioni”: oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l’eventuale sospensione per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc.
Ora, ci risulta che molti dirigenti, più realisti del re, abbiano utilizzato lo strumento delle “ferie d’Ufficio” nei periodi di vacanza (Natale, Pasqua, Carnevale, ecc…).
Le prime domande che ci sorgono spontanee sono:
MA DOVE AVETE LETTO CHE BISOGNA COLLOCARE IN FERIE D’UFFICIO I PRECARI??
E, SOPRATTUTTO, PERCHE’ BISOGNA FARLO MOLTO PRIMA DELLA “CHIUSURA” DEL CONTRATTO??
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