Lâistituzione scolastica o educativa oppure lâamministrazione di appartenenza o di servizio
, in caso di docenti utilizzati o comandati, può disporre sin dal primo giorno il controllo della malattia tramite lâASL competente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge…
Il controllo non è disposto se il docente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.
Il docente che durante lâassenza per malattia per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza o di domicilio dichiarato allâamministrazione, deve darne immediata comunicazione, precisando lâindirizzo dove può essere reperito.
Il docente assente per malattia, anche se dispone di documentata autorizzazione ad uscire da parte del medico curante, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
allâamministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
La permanenza del docente nel proprio domicilio durante le fasce orarie può essere verificata nellâambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di leggi
. Qualora debba allontanarsi durante le fasce di reperibilitĂ dallâindirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi (che devono essere, a richiesta, documentati), è tenuto a darne preventiva comunicazione allâamministrazione con lâindicazione della diversa fascia oraria di reperibilitĂ da osservare.
Lâart. 17 comma
12 del CCNL , modificando in un punto il dettato del precedente testo contrattuale (cfr. comma 11 art. 23 del CCNL 4 agosto â95), ha trasformato quello che risultava come un obbligo dellâAmministrazione, che âdisponevaâ la visita
fiscale, in unâiniziativa rimessa alla discrezione del dirigente, che âpuò disporreâ la visita fiscale; pertanto, allâAmministrazione è riconosciuta la facoltĂ e non attribuito lâobbligo di attivare
la visita fiscale.
Inoltre, in esso viene sancito il divieto di disporre la visita fiscale in caso di ricovero in ospedale pubblico o convenzionato.
ModalitĂ
dâeffettuazione della visita fiscale
Le ASL devono garantire lâeffettuazione delle visite di controllo domiciliare entro lo stesso giorno della richiesta. Il medico incaricato del controllo dello stato di malattia deve confermare o meno lâesistenza di una malattia che impedisce la temporanea prestazione del servizio
, redigendo il relativo referto in triplice copia (due da consegnare giornalmente allâASL e una per il docente). Qualora il docente non accetti lâesito della visita di controllo deve eccepirlo, seduta stante, al medico, che avrĂ cura di annotarlo sul referto: in tale ipotesi il giudizio definitivo spetta al Capo del Servizio Medico Legale dellâUnitĂ Sanitaria Locale. Il medico incaricato del controllo invita il docente a riprendere il servizio nel primo giorno non festivo, qualora ritenga esaurita la malattia. Se il docente non riassume servizio, deve produrre, a giustificazione della propria assenza, altra certificazione medica, ma gli ulteriori certificati medici possono essere presi in considerazione solo se denunciano unâinfermitĂ diversa da quella valutata nella visita di controllo. Anche nel caso di riduzione del periodo di malattia, il docente è tenuto a riassumere servizio alla data fissata dal medico di controllo; se non riassume servizio, lâamministrazione è obbligata a diffidarlo, avvertendolo che la mancata ottemperanza alla diffida comporta la dichiarazione di decadenza dallâimpiego. Peraltro, il medico di controllo, ove modifichi la prognosi, deve darne adeguata motivazione scritta. Nel caso in cui il docente non venga reperito al suo domicilio, il sanitario è tenuto a lasciargli lâinvito a sottoporsi alla visita di controllo ambulatoriale per il primo giorno successivo non festivo. Va chiarito che lâobbligo di giustificare lâassenza dal domicilio durante la visita fiscale rimane comunque anche se il docente si è sottoposto alla visita ambulatoriale.
Assenza dal domicilio durante la malattia
Ai sensi dellâart. 5 del D.L. 12.9.1983 n. 463 convertito con modificazioni nella Legge 11.11.1983 n. 638, in caso di assenza, senza giustificato motivo, dal domicilio indicato allâamministrazione per il controllo
durante le fasce orarie, si incorre nella perdita del diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni e nella misura del 50% per i rimanenti giorni di malattia, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o giĂ accertati dalla precedente visita di controllo. Peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 3.2.1988, se ha giudicato legittima la perdita dellâintero trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia in conseguenza della mancata visita fiscale domiciliare, ha previsto unâulteriore visita fiscale di controllo nei rimanenti giorni di malattia, perchĂŠ possa essere applicabile la sanzione della decurtazione al 50% del trattamento economico. Pertanto, solo nel caso che il docente risulti assente ingiustificato alla seconda visita fiscale di controllo, sarĂ possibile disporre tale riduzione. Dâaltra parte, il limite di dieci giorni rappresenta il periodo massimo per il quale è possibile operare la trattenuta della retribuzione completa: essa, ovviamente, dovrĂ essere calcolata sulle effettive giornate dâassenza ingiustificata, se queste sono inferiori a dieci. PerchĂŠ si possa legittimamente procedere alla sanzione economica, è necessario che il medico di controllo, constatata lâassenza del docente al proprio domicilio, gli lasci apposita comunicazione, contenente lâinvito a sottoporsi a visita ambulatoriale per il giorno successivo non festivo ed a giustificare lâassenza dal domicilio presso la scuola di appartenenza entro 15 giorni. Decorso il suddetto termine senza che il docente abbia prodotto alcuna giustificazione o nel caso che risulti inadeguata quella da lui prodotta, lâamministrazione deve procedere alla trattenuta dello stipendio, dandone comunicazione allâinteressato.
La sanzione della perdita del trattamento economico non è applicabile nei casi in cui lâassenza al domicilio risulti dovuta a giustificati motivi, che il docente ha lâobbligo di documentare. La Corte di Cassazione: a) con sentenza datata al 23.7.1998, ha affermato che la necessitĂ di sottoporsi durante le fasce di reperibilitĂ a trattamenti fisioterapici fuori del proprio domicilio può costituire un giustificato motivo dellâassenza: ma il dipendente deve fornire la prova dellâimpossibilitĂ di effettuare tali cure utilizzando orari diversi, se non a prezzo
di gravi sacrifici; b) con sentenza in data 4.3.1996, ha affermato che costituisce valido motivo di giustificazione dellâassenza al domicilio durante le fasce di reperibilitĂ la necessitĂ di recarsi dal proprio medico curante per lâinsorgere di una colica o per accertamenti immediatamente urgenti. Anche la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3142/2002 ha stabilito che il docente assente per malattia non reperibile a casa nelle fasce orarie previste non è passibile di sanzioni, quando lâassenza da casa è dovuta a causa di forza maggiore oppure alla necessitĂ di sottoporsi a visite mediche in orario coincidente con le fasce di reperibilitĂ . Dopo la visita fiscale, non esiste piĂš obbligo di reperibilitĂ per successivi controlli, giacchĂŠ esso risulterebbe limitativo del diritto di spostamento del dipendente, e talvolta non compatibile con le necessitĂ terapeutiche (Corte di Cassazione, sentenza n. 1942 del 10.3.1990): tale precisazione, però, non è menzionata nelle
norme del CCNL sottoscritto il 24.7.2003.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione la n. 4247 del 2.3.2004 ha ribadito che il lavoratore assente dal lavoro per malattia, ove adduca come giustificato motivo della non reperibilitĂ alla visita
domiciliare di controllo quello di avere, nellâoccasione, effettuato una visita presso il suo medico di fiducia, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio
durante la fascia oraria 10-12 e 17-19, costituisca, al fine della tutela della salute, una necessitĂ . In buona sostanza il dipendente deve dimostrare che lâallontanamento dal proprio domicilio durante la fascia oraria di reperibilitĂ sia stata lâunica strada ragionevole perseguibile per la tutela del proprio stato di salute.
Visita di controllo allâestero
La Corte di Cassazione, con sentenza in data 9.10.1998, ha affermato che rientra nel dovere di diligenza di un dipendente, se si ammala allâestero, accertarsi (anche mediante semplice telefonata) che il datore di lavoro sia venuto a conoscenza dello stato di malattia e dellâindirizzo dove eventualmente disporre lâeffettuazione della visita fiscale.
Visita fiscale effettuata presso un albergo
La Corte di Cassazione, con sentenza in data 9.10.98, ha affermato che è ammissibile che il domicilio del dipendente coincida non già con una abitazione, ma con un albergo. In tal caso
il dipendente ha lâonere di comunicare con precisione lâindirizzo di riferimento per lâeventuale visita di controllo.
Visita di controllo nel caso di malattia conseguente ad infortunio sul lavoro
La Corte di Cassazione con sentenza in data 2.6.1998 ha affermato che in caso di malattia dovuta ad infortunio sul lavoro, le fasce orarie di reperibilitĂ , previste dalle sole malattie ordinarie, non vanno rispettate.
Guasto al campanello
Legittimamente è considerata ingiustificata lâassenza di un dipendente, se non sia stato impossibile eseguire la visita medica domiciliare per un guasto al campanello dellâabitazione del dipendente stesso (TAR Lombardia 17.11.1997 n. 1946).
Cambio del domicilio senza darne comunicazione
Lâassenza dal domicilio durante la visita fiscale di controllo deve
considerarsi ingiustificata se il dipendente abbia cambiato domicilio o si sia allontanato dallo stesso senza informare lâamministrazione (TAR Abruzzo 7.2.1997 n. 56). La Corte di Cassazione con sentenza del 1996 ha affermato che la mancata effettuazione alla visita
di controllo per cambio di domicilio non comunicato o per lâinesatta comunicazione del proprio domicilio configura lâipotesi dellâirreperibilitĂ al domicilio.
Assenza dal domicilio per cure fisioterapiche
La Corte di cassazione con sentenza in data 23.7.1998 ha affermato che lâassenza del dipendente dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilitĂ per sottoporsi a trattamenti fisioterapici costituisce un giustificato motivo solo nel caso in cui il dipendente fornisca la prova dellâimpossibilitĂ , se non a prezzo
di gravi sacrifici, di effettuare tali cure utilizzando orari diversi.
Visita ambulatoriale
Non è raro il caso del dipendente che, risultato assente alla visita domiciliare di controllo, si sottoponga successivamente a visita ambulatoriale e che il medico fiscale
confermi
la prognosi del medico di parte. In tal caso la trattenuta dello stipendio deve essere ugualmente operata anche se il dipendente si è presentato alla visita ambulatoriale, qualora lo stesso non abbia provveduto comunque
a giustificare lâassenza al proprio domicilio al momento della visita di controllo. La visita ambulatoriale non ha lo scopo di sanare lâassenza al domicilio, ma solo quello di certificare lâeffettivitĂ della malattia e di valutarne la durata (Corte di Cassazione sentenza
del 14.9.1993).
A CURA DI LIBERO TASSELLA
