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Concorsi per soli titoli accesso profili Area A e B personale ATA – Chiarimenti del MIUR

📅 Pubblicato il 06 July 2010 • 🎓 Polo Didattico AetnaScuola
Archivio Storico AetnaScuola A cura di Silvana La Porta • Pubblicato originariamente su AetnaScuola.it
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Concorsi per soli titoli accesso profili Area A e B personale ATA – Chiarimenti del MIUR E-mail
News Ata
Postato da Silvana La Porta   
Sabato 13 Marzo 2010 13:48

Concorsi  per soli titoli accesso profili Area A e B personale ATA – Chiarimenti  del MIUR…(da cislregionale)


La  Direzione  generale per il personale scolastico del MIUR con nota prot.  2733/12-03-  2010 ha chiarito che per la valutabilità di titoli e attestati nei  Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali  dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui  all’art. 554 del D.L.vo 297/94., conferma i chiarimenti forniti  con la nota del 5 giugno 2009, n. 8166  che si riporta appresso.

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
 Dipartimento per l’istruzione
 Direzione generale per il personale scolastico
 Uff. III
 Prot. n. AOODGPER 8166 
Roma, 5 giugno 2009 

Oggetto:  Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali  dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui  all’art. 554 del D.L.vo 297/94. – Istruzioni e indicazioni  operative.

 Com’è noto, con lettera circolare prot. 708 del 13 maggio 2004  sono stati forniti utili elementi di istruzione ed indicazioni  operative concernenti le procedure concorsuali in oggetto indicate  allo scopo di garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti  all’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art.  554 del D.L.vo 297/94.
 Il nuovo CCNL – scuola , per il quadriennio normativo 2006/2009,  sottoscritto il 27.11.2007 , ha modificato i titoli di studio per  l’accesso ai profili professionali del personale ATA, per cui si  è reso necessario riformulare l’attuale O.M. 21/09 che,  rispetto alla precedente OM 91/04, prende in considerazione i  nuovi titoli di studio richiesti per l’accesso ai profili  professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, così come individuati dall’art. 4 della sequenza contrattuale  sottoscritta il 25.07.2008 .
 Di conseguenza, non potendosi più applicare il criterio della  valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per  l’accesso in virtù dell’unicità del titolo di studio oggi  richiesto dalla Tabella B allegata al CCNL 2006/09, sostituita  dall’art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il  25.07.2008, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti con  specifico riguardo ai sottoindicati punti.

1 – Domanda di aggiornamento ( Allegato B2 )

 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in  ogni provincia, possono:
 a) chiedere l’aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti  in graduatoria;
 b) chiedere l’aggiornamento di titoli di preferenza e/o di  riserva;
 c) chiedere l’aggiornamento, per il solo profilo di assistente  tecnico, in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui alle  precedenti lettere a) e b) sulla base di nuovi titoli di accesso  ai laboratori, ovvero diploma di maturità corrispondente alla  specifica area professionale;
 d) non produrre alcuna domanda.

 Ai fini di cui alla lettera a), nel caso di conseguimento di un  nuovo titolo di studio, oggi richiesto per l’accesso , e per il  quale, eventualmente, si richieda l’aggiornamento del punteggio  nessuna valutazione spetta per tale titolo attesa l’impossibilità  di procedere alla rideterminazione del punteggio già assegnato in precedente tornata concorsuale. E’ il caso di coloro che, nella  fase dell’inserimento nella graduatoria di cui all’art. 554  del D.Lvo 297/94, abbiano ottenuto la valutazione di un titolo di  studio (diploma di qualifica) , ieri previsto per l’accesso, e  che abbiano poi conseguito un titolo di studio superiore che oggi  è richiesto per l’accesso (diploma di maturità) e di cui oggi  chiede la valutazione in quanto migliorativo rispetto al titolo di studio inferiore (diploma di qualifica) già utilizzato per  l’accesso.
 Tale criterio non si applica alla valutazione dei titoli di  cultura espressamente previsti al punto 2 delle tabelle A/1, A/2,  A/3 e A/5 , allegate alla O.M. 23.02.2009, n. 21 – fatto salvo  quanto previsto al punto 2 della tabella A/2, ma con particolare  riferimento al profilo professionale di “ Infermiere” –
 Ai fini di cui alla lettera b), il diritto ad usufruire della  riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando  l’apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve  essere confermato il diritto alla preferenza a parità di  punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni  soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più  possedute.
 Tali situazioni soggette a scadenza sono :
 – titoli di riserva;
 – le lettere M, N, O, R ed S dei titoli di preferenza;
 – art. 21 della legge 104/92;
 – art. 33, comma 6 della legge 104/92;
 – art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/92 .

 Ai fini di cui alla lettera c), gli aspiranti già inclusi, a  pieno titolo, nelle graduatorie di cui all’art. 554 del D.Lvo  297/94, con particolare riferimento al profilo di assistente  tecnico, conservano l’accesso esclusivamente alle aree di  precedente inclusione . Gli stessi, inoltre, possono far valere,  per l’accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi  purchè compresi tra quelli indicati all’art. 2, comma 3 , lett.  B della citata OM 21/09, ovvero diploma di maturità  corrispondente alla specifica area professionale. I diplomi di “maturità classica”, di “maturità magistrale” e di  “ragioniere e perito commerciale” , in quanto titoli di studio non contemplati nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori,  non consentono l’accesso ad alcun laboratorio e,  conseguentemente, neppure al profilo di assistente tecnico.
 Ai fini di cui alla lettera d), i candidati mantengono con il  medesimo punteggio l’iscrizione nella graduatoria permanente.

2 – Domanda di inserimento ( Allegato B 1 )

 Il principio dell’unicità del titolo di studio oggi richiesto  per l’accesso ai profili professionale di cui all’OM 21/09 fa  si che, rispetto alla precedente OM 91/04, l’attuale OM 21/09  non consente l’applicazione del criterio della valutazione del  migliore titolo di studio tra quelli previsti per l’accesso.  Pertanto il titolo di studio oggetto di valutazione è solo quello  oggi previsto per l’accesso ed esplicitamente indicato, per ciascun profilo professionale, all’art. 2 , comma 3, lett.  A,B,C,D,E e F dell’ O.M. 23.02.2009, n. 21.
 Per il profilo professionale , invece, di collaboratore  scolastico, ( lett. G ) si applica il criterio della valutazione  del migliore titolo di studio , ma unicamente tra quelli oggi  previsti per l’accesso.
 Solo in assenza del titolo di studio, oggi richiesto per  l’accesso, viene valutato il titolo di studio in base al quale  il candidato ha conseguito, a pieno titolo e per il medesimo  profilo professionale, l’inserimento nella graduatoria  provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico o negli  elenchi provinciali ad esaurimento di assistente amministrativo,  assistente tecnico, cuoco, infermiere e guardarobiere (DM 75/01) o  di addetto alle aziende agrarie ( DM 35/04 ) oppure nelle  graduatorie di 3 fascia di cui al D.M. 26.06.2008, n. 59.
 In estrema sintesi e per il caso più comune, si riferisce che al  candidato che chieda l’inserimento nella graduatoria permanente  di collaboratore scolastico viene valutato il titolo di studio  oggi previsto per l’accesso, se dichiarato, e non il diploma di  licenza della scuola media se altrettanto dichiarato, anche se quest’ultimo titolo abbia consentito l’accesso alle citate  graduatorie o elenchi e sia anche migliorativo rispetto alla  valutazione del titolo di studio oggi richiesto.
 Si richiama l’attenzione che nelle tabelle di valutazione dei  titoli, allegate all’O.M. 21/09, con particolare riferimento  alle tabelle A/3 ,A/4 e A/5, la dizione – per i titoli di  studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale  punteggio deve essere rapportato a 10 – qualsiasi altra  tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 – va intesa  nel senso che tale rapporto determina poi la media dei voti in  base alla quale sarà attribuito un punteggio previsto per il  titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale di interesse.
 Nel caso specifico un punteggio di 76/100, rappresentativo di una  maturità conseguita, rapportato a decimi riprodurrà in diversa  scala un punteggio di 7,6 /10 ; una volta conclusa l’operazione  così descritta, tale punteggio, cioè 7,6/10, rappresenterà la  media dei voti , ovvero media del 7 e ad essa saranno attribuiti  punti 2,50 così come espressamente previsto dalle citate tabelle.
 E’ superfluo sottolineare che nella media del 9 è compresa  anche la media del 10 e, pertanto, a tale media dei voti vanno  attribuiti punti 3,5 non essendo in tabella previsti ulteriori  punteggi per quest’ultima tipologia di media di voto.
 Tali modifiche concernano solo la valutazione del titolo di studio  di accesso, nulla innovando nel prosieguo dei titoli culturali,  nonchè di servizio. Ciò premesso si ritiene, altresì, utile  fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati  punti.

A – Diploma di maturità

 Si richiama l’attenzione sui diplomi di maturità, la cui  denominazione letterale non trovi esatto riscontro nell’elenco  alfabetico” titoli di studio per l’accesso a posti di  assistente tecnico” di cui all’allegato C dei bandi di  concorso indetti ai sensi dell’art.554 del D.Lvo 297/94. Tali  titoli devono essere letti secondo le corrispondenze, determinate  dalle tabelle allegate alle annuali disposizioni emanate per  l’esame di stato ed in particolare ai Decreti ministeriali di  individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta  dei corsi ordinari e sperimentali di istruzione secondaria  superiore.
 A titolo esemplificativo, ai sensi del D.M. 25.1.2002, n. 9, il  diploma di maturità “programmatore-progetto Mercurio”,  codificato TD14, è corrispondente a quello di “ragioniere,  perito commerciale e programmatore”, codificato quest’ultimo  TD05 e, pertanto, dà accesso esclusivamente all’area AR21,  prevista per il citato diploma codificato TD05.
 Una volta accertata la corrispondenza, l’aspirante sarà  inserito nella graduatoria permanente con il codice riportato  nella citata tabella “elenco alfabetico titoli di studio per  l’accesso a posti di assistente tecnico”, di cui  all’allegato C dei bandi di concorso.
 Da ultimo si precisa che ai diplomi di maturità non può essere  attribuito il codice RRDZ (operatore di elaborazione dati), in  quanto detto codice RRDZ è riferito esclusivamente ad un diploma  di qualifica professionale previsto dalla precedente normativa.

B – Diploma di qualifica professionale

 I diplomi di qualifica professionale, che sostituiscono quelli del  precedente ordinamento dei corsi di qualifica degli istituti  professionali dello Stato, sono validi per l’accesso alle  qualifiche funzionali per i vari comparti del pubblico impiego,  comprendendo anche i profili dell’area B del personale della  scuola, in osservanza di quanto disposto dal D.M. 14.4.1997.
 Si fa presente, altresì, che i diplomi di qualifica di cui al  vecchio ordinamento ancorché sostituiti da quelli previsti dal  nuovo ordinamento, conservano la loro validità anche dopo la  definitiva entrata a regime del nuovo ordinamento, vale a dire  dall’anno scolastico 1997/98.
 Nell’ipotesi, pertanto, in cui i nuovi diplomi di qualifica  professionale, nella denominazione letterale, non trovino menzione  nell’elenco alfabetico “titoli di studio per l’accesso a  posti di assistente tecnico” di cui all’allegato “C” del  bando di concorso, gli stessi vanno valutati secondo le  corrispondenze tra le precedenti e le attuali qualifiche  professionali, così come individuate dal citato D.M./97.
 Ad ogni buon fine si segnala che il D.M. 14.4.1997 è stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del  22.5.1997.

C – Diploma di licenza della scuola media

 Si sottolinea che in assenza del titolo di studio oggi richiesto  per l’accesso ,ai fini della valutazione, il “diploma di  licenza della scuola media” deve essere valutato nei confronti  dei candidati che ne risultino in possesso, secondo i punteggi  indicati alla lett. A, punto 1 delle relative tabelle di  valutazione .
 Fatto salvo quanto innanzi riferito, si richiama l’attenzione  sulla casistica sottoindicata:

 – candidati in possesso di un diploma di maturità e di un diploma  di scuola media: si valuta il diploma di maturità.
 -candidati in possesso di un diploma di qualifica, di maturità e  di un diploma di scuola media : si valuta il diploma di maturità  o il diploma di qualifica dove rispettivamente tale titolo è  richiesto per l’accesso al profilo professionale richiesto.
 – candidati in possesso di diploma di scuola media e di attestato  di qualifica regionale: si valuta solamente il diploma di scuola  media in quanto titolo di studio di accesso previsto dalla  precedente normativa di cui all’art. 2 comma 3 della O.M.  30.12.2004, n. 91 .;
 – l’attestato di qualifica regionale non rientra fra i titoli di  cui al punto 1 delle tabelle e pertanto non può essere oggetto di  valutazione a tali specifici fini. Non è necessario che il titolo  in questione sia congiunto ad un titolo professionale, quale  l’attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell’art. 14  legge 845/78, condizione questa, in mancanza di altri titoli di  studio previsti per l’accesso, richiesta solo ai fini  dell’ammissione ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo  297/94.
 Con particolare riferimento al profilo professionale di “  collaboratore scolastico” si riferisce che il “diploma di  licenza della scuola media” , ai fini della valutazione, non può  essere considerato come titolo più favorevole rispetto  all’insieme dei titoli di studio oggi richiesti per l’accesso  al citato profilo professionale.

D – Attestato di qualifica professionale

 La normativa concernente l’accesso ai profili professionali del  personale ATA non fa alcun riferimento alla durata del corso in  base al quale è stata conseguita una qualifica professionale,  fatto salvo il caso in cui il relativo attestato sia stato  rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78.
 Invece, il riferimento in essa contenuto, in particolare per  l’accesso al profilo professionale di assistente tecnico,  attiene esclusivamente alla specificità degli attestati di  qualifica professionale, specificità che non consiste in una  generica definizione della qualifica rivestita, ma in un giudizio  di assimilabilità ai diplomi di qualifica professionale  rilasciati dagli istituti professionali statali.
 Il giudizio viene formulato in base agli aspetti e ai profili  didattici del corso stesso, ed in particolare in base agli  insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente  corso statale; di qui la necessità, da parte dell’aspirante, di  fornire, nel modulo domanda, utili indicazioni in tal senso. Tale  valutazione rientra nella competenza degli Uffici scolastici, che,  accertato il requisito della specificità degli attestati di cui  all’art. 14 delle legge 845/78, provvede all’attribuzione di  un solo codice indicato nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori .
 Una volta verificato detto requisito, non è necessario  riformulare analogo giudizio in sede di conferimento di supplenze  annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, in quanto  già espresso in sede di inclusione dei candidati nella  corrispondente graduatoria-supplenze della medesima provincia.
 Pertanto, gli attestati di qualifica di cui all’art.14 della  legge 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del  personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso  strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici  impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica  rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della  valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato dal piano di studio.
 Con l’occasione, si fa presente che al dirigente scolastico è,  altresì, rimesso analogo giudizio di assimilabilità, da  formulare in sede di conferimento di supplenze temporanee disposte  sulla base delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza  fascia. Nessuna valutazione dovrà essere effettuata per il  conferimento delle supplenze temporanee disposte utilizzando la  prima e/o la seconda fascia delle citate graduatorie.

E – Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova  pratica.

 Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le idoneità  conseguite in concorso magistrale e in concorsi a cattedre non  rientrano nella previsione di cui al punto 5 della tabella A/1  allegata all’ O.M. 21/09, in quanto tali concorsi sono indetti  per l’acceso ai ruoli del personale docente e non ai ruoli della  carriera di concetto ed esecutiva o corrispondenti, cui fa  riferimento la citata tabella di valutazione.
 Si chiarisce che la tabella di corrispondenza prevista dall’art.  480 del D.Lvo 297/94 non ha validità per la procedura di cui  trattasi, in quanto utile solo per l’inquadramento nelle  qualifiche funzionali e nei profili professionali del personale  docente a tempo indeterminato, transitato nei ruoli  dell’Amministrazione centrale e periferica della Pubblica  Istruzione.
 In dipendenza di quanto sopra, non può essere attribuito alcun  punteggio alle certificazioni attestanti l’abilitazione  all’insegnamento conseguita in concorsi a cattedre e/o in  procedure riservate, o l’abilitazione all’esercizio  professionale.

F – Attestati di addestramento professionale

 Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze informatiche  di base o avanzate non possono non essere considerati come  “attestati di addestramento professionale” e come tale trovare  collocazione, solo ai fini della valutazione, nella procedura  concorsuale per il profilo di assistente amministrativo (punto 4  della tabella A/1) .
 In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle  certificazioni concernenti la sigla “ECDL”certificata da AICA  o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni  informatiche Microsoft Office Specialist , IC3 e MCAS .
 Nell’ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le  certificazioni informatiche Eipass e ICL .
 La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o  diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano prodotti diplomi o attestati, , che, pur  essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente  varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai  predetti “servizi meccanografici”, sempre che tali corsi non  siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già  oggetto di valutazione.

3 – Criteri generali di calcolo della durata dei servizi

 Preliminarmente va precisato che l’espressione letterale “ as…./…..”  del Mod. B1 e B2 va intesa nel senso che tutti i periodi di  servizio devono essere sommati ai fini del raggiungimento dei 24  mesi di servizio richiesti per l’accesso ai suddetti concorsi,  indipendentemente dall’anno scolastico in cui sono stati  prestati.
 Problema ricorrente è quello relativo alla determinazione  dell’inizio e del termine di un periodo di servizio.
 Il calcolo va effettuato base al calendario comune, secondo quanto  prescrive l’art. 2963 del Codice Civile, che costituisce fonte  normativa di riferimento. Se la fonte si esprime in mesi, come nel  caso dei concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, si fa  uso del calendario senza tener conto della durata in giorni.
 Il mese decorrente da un determinato giorno termina, quindi, nel  giorno (compreso) immediatamente precedente del mese successivo,  ad es. 2 mesi a decorrere dal 15 febbraio abbracciano il periodo  dal 15 febbraio al 14 aprile compreso.
 I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati  partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo  intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente  precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo  dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
 Per quel che concerne, invece, il periodo iniziale del conteggio  del servizio per coloro che , già inseriti nella graduatoria  permanente, producono domanda di aggiornamento, si conferma quanto  già espressamente riportato all’art. 3 punto 2 della O.M.  21/09.
 Altra questione è quella che riguarda, invece, i periodi di  servizio prestati con orari diversi.
 Fermo restando il criterio di calcolo innanzi enunciato, è  necessario porre l’attenzione sulla frazione di mese relativa  alle tipologie di servizio (intero, part-time) previste dal CCNL.
 Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio  risulti una frazione di mese pari o superiore a giorni 15, esse  sono considerate mesi interi e come tali valutati.
 Se per una delle suddette tipologie di servizio risulti una  frazione di mese pari o superiore a giorni 15, solo quest’ultima  viene considerata mese intero; all’altra non viene invece  attribuito alcun punteggio in quanto inferiore a giorni 15.
 Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio  risulti una frazione di mese inferiore a giorni 15, i periodi di  servizio si sommano, in quanto tali servizi concorrono al  raggiungimento del requisito di accesso ed essi, così  determinati, vengono valutati con la procedura della media  ponderata.
 Il criterio suaccennato si applica anche in presenza di servizi  part-time, ivi compreso il servizio d’insegnamento, comunque  prestati nelle istituzioni scolastiche statali in profili  professionali diversi da quello cui si concorre.
 Si sottolinea che nel termine “part-time” si intendono tutti i  servizi prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali,  indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato.
 In tutti i calcoli rimangono incluse domeniche e feste cadenti nei  periodi calcolati, senza alcuna distinzione tra giornate  lavorative e giornate festive.
 Tenuto conto della circostanza che le valutazioni suddette non  sono discrezionali, le SS.LL., in caso di controversie concernenti  le modalità di calcolo relative alla durata del servizio prestato  dall’aspirante, vorranno disporre, una volta operata la verifica  e nell’ambito del potere di autotutela, il reintegro nel diritto dell’aspirante eventualmente escluso.

4- Periodi di servizio computabili nel biennio di servizio  richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 D.L.vo  297/94.

 Sono validi e quindi computabili tutti i periodi di effettivo  servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i  fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti  disposizioni di legge o del vigente CCNL.
 In tale computo rientrano anche tutti i periodi per i quali sia  stata erogata una remunerazione anche parziale ai sensi del citato  CCNL.
 Si richiama l’attenzione sul fatto che nel caso in cui al  personale che si trovi in particolari condizioni, sia impedita, in  base alle vigenti disposizioni, l’assunzione del servizio  (astensione obbligatoria), nei confronti del medesimo, nei limiti  della durata della nomina, il periodo di assenza va computato  nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, anche ai fini  del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai  concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
 Si richiama l’attenzione, altresì, sul fatto che i periodi di  assenza dal lavoro non retribuiti, in particolare in caso di  sciopero, non interrompono l’anzianità di servizio e quindi  sono computabili ai fini del raggiungimento del biennio di  servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art.  554 del D.Lvo 297/94.
 Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di  periodi di assenza ai sensi dell’art.12 del CCNL 2002/05  (congedi parentali). Sono altresì computabili, a prescindere da  ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente  al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

5 – Criteri generali di valutazione del servizio

 Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette  dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè  il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la  stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme  contrattuali del CCNL dei richiamati comparti , nonchè quello  relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di  lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25  e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il  29.11.2007 –
 Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o,  comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i  quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece,  per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto  senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli  attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente  disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto  senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti  gli effetti.
 Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico,  quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di  contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
 Ciò premesso si ritiene, altresì, utile fornire alcuni  chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati punti.

G – Servizi prestati nelle scuole paritarie

 Nel rammentare che i requisiti di ammissione alle procedure di  reclutamento del personale ATA sono stabiliti da disposizioni di  legge e regolamentari, si precisa che la normativa relativa alla  parità scolastica ( legge 10.3.2000, n. 62 e legge 333/2001) non  consente di estendere la presente procedura al personale delle  scuole paritarie.
 Infatti il servizio richiesto per l’ammissione ai concorsi di  cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 deve essere prestato con  rapporto d’impiego instaurato direttamente con lo Stato o (legge  124/99) con gli Enti locali.
 Le succitate condizioni non sussistono nel caso degli addetti  amministrativi, tecnici ed ausiliari delle scuole paritarie,  atteso che l’attività lavorativa prestata in tali scuole non è  assimilabile al rapporto di impiego con  la Pubblica Amministrazione  e quindi non costituisce titolo per l’ammissione ai citati  concorsi.
 Tuttavia il servizio in questione non può non essere preso in  considerazione ai soli fini della valutazione e, pertanto, ad esso  va attribuito un punteggio pari al 50% di quello spettante per il  servizio prestato con rapporto d’impiego alle dirette dipendenze  dello Stato o degli Enti locali.

H – Servizi prestati con contratto d’opera –

 I contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale cui  viene affidato lo svolgimento di attività , sono posti in essere  in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di  collaborazione coordinata e continuativa “per cui viene meno un  rapporto di lavoro caratterizzato come “dipendente” ma  soltanto un obbligo tra le parti .
 Per quanto innanzi esposto risulta, quindi, chiaro ed evidente che  il servizio prestato con contratto d’opera non può essere  inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA  nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque  prestato.” e quindi esso non va valutato ai sensi delle tabelle  A/1,A/2,A/3,A/4 e A/5 allegate alla OM 21/09 .

I – Servizi prestati in qualità di LSU e LPU –

 Il servizio deve essere prestato con rapporto di impiego  direttamente con lo Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto  il servizio e deve concernere personale della scuola statale già  a carico degli EE.LL. e , eventualmente, oggi a carico dello Stato  ( legge 124/99 ).
 In tale ultimo caso, deve , inoltre, esservi corrispondenza tra i  profili professionali degli EE.LL. e i profili professionali del  personale ATA della scuola statale.
 Nessuna delle succitate condizioni sussiste nel caso degli addetti  ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità le  cui prestazioni non determinano l’instaurazione di un rapporto  di lavoro ( art. 4, comma 1 del D.Lvo 28.02.2000, n. 81 ) .
 Le prestazioni , pertanto, degli addetti ai Lavori Socialmente  Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità non costituiscono titolo  di valutazione nelle procedure di reclutamento del personale ATA  beneficiario del CCNL del comparto scuola 2006/09 sottoscritto il  29.11.2007 .

L – Servizi prestati EE.LL.

 Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette  dipendenze degli EE.LL, cioè il servizio che determina  un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti  sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL  del richiamato comparto.
 Non sono , pertanto, valutabili, i servizi prestati in qualità di  dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad  esempio le aziende municipali di trasporto.
 Non sono, altresì, valutabili i servizi prestati in qualità  operatore socio-assistenziale nell’ambito di progetti sociali  posti in essere dagli EE.LL., anche se destinatari di detti  progetti siano le istituzioni scolastiche statali.

M – Servizio Militare di leva

 Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati  per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva  prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati  servizio effettivo nella medesima qualifica.
 Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati  per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva  prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati  come servizio prestato alle dirette dipendenze delle  amministrazioni statali.
 Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare  come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni  Statali.

N – Servizio Civile

 Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in  vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha  disciplinato, in base a quanto disposto dall’articolo 2 della  legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi  l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed  economico.
 Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23  agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di  conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in  vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è  fondato su base esclusivamente volontaria.
 In relazione alle disposizioni sopra enunciate i periodi di  servizio civile prestati fino alla data del 31 dicembre 2005 sono  ritenuti validi nei limiti e con le modalità con le quali la  legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio.
 Discende da quanto sopra che il servizio civile prestato  successivamente all’eliminazione dell’obbligo del servizio di leva  non può essere considerato come servizio prestato presso una  pubblica amministrazione.
 L’attivita’ , infatti, svolta nell’ambito dei progetti di servizio  civile non determina l’instaurazione di un rapporto di  lavoro…….(art. 9 del D.lvo 77/2002) e , pertanto, tale  servizio non è oggetto di valutazione nelle procedure di  reclutamento di personale ATA , con riferimento a tutti i profili  professionali ivi previsti.

O – Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato ;  Azienda di stato Servizi Telefonici –

 I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie  dello Stato ; Azienda di stato Servizi Telefonici sono considerati  come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se  prestati rispettivamente fino al 31.12.1993 ( Poste e  telecomunicazioni) , 13.06.1985 (Ferrovie dello Stato) ,  13.12.1992 ( Azienda di Stato Servizi Telefonici ) .

P – Conservatori ed accademie

 Fino all’anno accademico 2002/03, il servizio effettivo prestato  in qualità di ”collaboratore scolastico” e “assistente  amministrativo” nelle Accademie, nei Conservatori di Musica e  negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato,  è stato considerato valido ai fini dell’ammissione ai suddetti  concorsi per soli titoli e come tale valutato.
 Si conferma invece che, a decorrere dall’anno accademico  2003/2004, il servizio di cui trattasi, poiché prestato in  profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello  della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre  Amministrazioni”.

Conclusioni

 Nel rammentare che sia l’inserimento che l’aggiornamento delle  citate graduatorie si basa sul principio dell’autodichiarazione,  si fa presente che nei soli casi in cui l’aspirante abbia  fornito notizie imprecise o contraddittorie, oppure dati di dubbia  interpretazione, il responsabile del procedimento, dopo aver  contattato l’interessato, svolgerà la necessaria attività di  rettifica o di integrazione, al fine di rendere inequivocabile i contenuti dell’autodichiarazione.
 A far data dalla pubblicazione della presente nota nel sito  Internet del Ministero Istruzione è soppressa la nota 708 del  14.5.2004 e la nota 6049 del 30.04.2009.
 Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la  presente nota tra tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando  che la stessa viene diffusa anche attraverso le reti INTRANET ed  INTERNET.

 Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE
 F.to Luciano Chiappetta
 

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