65 anni di etĂ o 40 anni di contribuzione, collocamento in pensione dâufficio dal 1° settembre 2014…(da sindacato scuola athena)
Con una norma di interpretazione autentica introdotta da un decreto legge del 31 agosto 2013, poi convertito in legge, viene stabilito che âobbligatoriamenteâ che tutti i dipendenti della pubblica amministrazione che possedevano alla data di entrata in vigore della legge Fornero ( 31/12/2011) il requisito di quota 96 ( almeno 60 anni di etĂ piĂš contribuzione), devono essere collocati in pensione dâufficio, se raggiungono almeno uno dei requisiti previsti dalla normativa previgente: 60 anni di etĂ o 40 di contributi.
In pratica anche tutti i dipendenti della scuola nati entro il 31 agosto 1949, o che raggiungono 40 anni di contribuzione anche derivante da computo, riscatto o ricongiunzione, dal prossimo anno saranno collocati in quiescenza dâufficio.
In buona sostanza quello che era previsto come facoltĂ per chi aveva maturato quota 96 alla data dellâintroduzione della legge 201/2011, nel senso che conservava la possibilitĂ di pensionarsi con i vecchi requisiti, ora diventa un obbligo.
Quindi tutti i dipendenti della scuola, nati fino al 31 agosto 1949, o che raggiungono 40 anni di contribuzione, saranno collocati in pensione dâufficio dal 1° settembre 2014.
Il fine ovviamente è quello di sfoltire gli esuberi di personale della P. A., ma a noi, piÚ che una interpretazione di una vecchia norma, pare una nuova norma che modifica quella vigente.
Da una parte si tende ad allungare lâetĂ e i requisiti per il collocamento in quiescenza, dallâaltra si introducono rigiditĂ con norme di dubbia legittimitĂ costituzionale.
In ogni caso, per il prossimo anno, stimiamo un aumento consistente dei pensionamenti e quindi una buon numero di immissioni in ruolo sia per i dirigenti che per i docenti.
Alleghiamo stralcio della normativa:
art. 2, commi 4 e 5
â lâinterpretazione autenticaâ dellâart. 24, commi 3 e 4 del D.L. n. 201/11 lâart. 24, comma 3,primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge il 22 dicembre 2011 n 214, si interpreta nel senso che:âil conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente lâ applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto allâentrata in vigore del predetto articolo 24?.
Lâart 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 si interpreta nel senso che:âper i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo dâ ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è superabile, se non per il trattamento in servizio o per consentire allâ interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale lâ amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensioneâ.
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