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65 anni di età o 40 anni di contribuzione, collocamento in pensione d’ufficio dal 1° settembre 2014

📅 Pubblicato il 18 November 2013 • 🎓 Polo Didattico AetnaScuola
Archivio Storico AetnaScuola A cura di Redazione • Pubblicato originariamente su AetnaScuola.it

65 anni  di etĂ   o 40 anni di contribuzione, collocamento in pensione d’ufficio dal 1° settembre 2014…(da sindacato scuola athena)

 

 

Con una norma di interpretazione autentica introdotta da un decreto legge del 31 agosto  2013,   poi convertito  in legge,  viene stabilito che “obbligatoriamente” che tutti i dipendenti della pubblica amministrazione che possedevano alla data di entrata in vigore della legge Fornero ( 31/12/2011) il requisito di quota 96 ( almeno 60 anni di etĂ  piĂš contribuzione), devono essere collocati in pensione d’ufficio,  se raggiungono almeno uno dei requisiti previsti dalla normativa previgente: 60 anni di etĂ   o 40 di contributi.

In pratica anche  tutti i dipendenti della scuola nati entro il 31 agosto 1949,  o che raggiungono 40 anni di contribuzione anche derivante da computo,  riscatto o ricongiunzione, dal prossimo anno saranno collocati in quiescenza d’ufficio.

In buona sostanza quello che era previsto come facoltĂ   per chi aveva maturato quota 96 alla data dell’introduzione della legge 201/2011, nel senso che conservava la possibilitĂ   di pensionarsi con i vecchi requisiti, ora diventa un  obbligo.

Quindi tutti i dipendenti della scuola,  nati fino al 31 agosto 1949, o che raggiungono 40 anni di contribuzione,  saranno  collocati in pensione d’ufficio dal 1° settembre 2014.

Il fine ovviamente è quello di sfoltire gli esuberi di personale della P. A., ma a noi,  piĂš che una interpretazione di una vecchia norma, pare una nuova norma che modifica quella vigente.

Da una parte si tende ad  allungare l’etĂ  e i  requisiti per il collocamento in quiescenza, dall’altra si introducono rigiditĂ  con norme di dubbia legittimitĂ  costituzionale.

In ogni caso,  per il prossimo anno, stimiamo un aumento consistente dei pensionamenti e quindi una buon numero di immissioni in ruolo sia per i dirigenti che per i docenti.

Alleghiamo stralcio della normativa:

art. 2, commi 4 e 5

” l’interpretazione autentica” dell’art. 24, commi 3 e 4 del D.L. n. 201/11 l’art. 24, comma 3,primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge il 22 dicembre 2011 n 214, si interpreta nel senso che:“il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’ applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all’entrata in vigore del predetto articolo 24?.

L‘art 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 si interpreta nel senso che:“per i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è superabile, se non per il trattamento in servizio o per consentire all’ interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’ amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”.

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