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Mercoledì, 11 Maggio 2011
| Insegnante di sostegno: insegnante di classe o dell’alunno ? |
| News | ||||
| Postato da Silvana La Porta | ||||
| Sabato 07 Maggio 2011 13:53 | ||||
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Insegnante di sostegno: insegnante di classe o dell’alunno ? di R.P…(da Latecnicadellascuola)
07/05/2011
Intanto perché con la nota stessa l’Usp bacchetta pubblicamente un dirigente scolastico (ma a dire il vero la nota non contiene elementi per risalire al nome del dirigente stesso). Ora, a ben vedere, le disposizioni ministeriali prevedono che l’insegnante di sostegno non possa essere utilizzato in supplenze “salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”. L’osservazione è inevitabile: se il caso specifico era risolvibile in altro modo forse l’Usp avrebbe fatto bene a scriverlo chiaramente nella circolare, altrimenti resta il dubbio che il dirigente si sia trovato nella necessità di ricorrere a quella soluzione. Ma l’aspetto più curioso è che l’Usp di Bari parla di una ben precisa “responsabilità alla quale andrebbe incontro l’insegnante di sostegno nell’ipotesi di infortunio ad un alunno portatore di handicap qualora – come è peraltro accaduto nel caso di specie – esso si verifichi mentre il docente stesso è impegnato nella sostituzione di un collega assente”. In pratica nella circolare si sostiene che nel caso in questione (e in altri casi analoghi) ci sarebbe una vera e propria responsabilità dell’insegnante di sostegno; francamente questa appare una ipotesi un po’ inverosimile dal momento che è molto probabile che l’insegnante di sostegno si stato utilizzato come supplente a seguito di una disposizione del dirigente. Se responsabilità esiste è del tutto evidente che non può che essere del dirigente. C’è infine un ulteriore elemento da evidenziare: nella circolare si dice che “l’utilizzo di un docente di sostegno in supplenze si traduce nel privare l’alunno diversamente abile dell’apporto del “suo” insegnante specializzato – al quale ha pienamente diritto – con tutte le facilmente intuibili negative conseguenze sul piano dell’apprendimento”. In realtà, come è stato più volte ribadito in tutti gli atti normativi e amministrativi in materia di integrazione, l’insegnante di sostegno non è l’insegnante dell’alunno ma è un docente assegnato alla classe con il preciso scopo di facilitare il processo di integrazione che però deve essere progettato e realizzato dall’intero team docente. Insomma, una circolare, quella dell’Usp di Bari, un po’ imprecisa e contraddittoria che non sembra possa servire a fare chiarezza su una materia così complessa e delicata.
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