| Ricorso precari per stabilizzazione: quante possibilità di averla vinta? |
| L’opinione | ||||||||
| Postato da Silvana La Porta | ||||||||
| Venerdì 21 Gennaio 2011 16:00 | ||||||||
La stabilizzazione per via giudiziaria del rapporto di lavoro nel settore pubblico è stata sempre considerata una strada azzardata dai sindacati. Quali possibilità hanno i precari di vincere la loro azione legale, tanto abilmente propagandata da varie associazioni, il cui termine ultimo è fissato a domani 22 gennaio?… Vi proponiamo alcuni pareri sul caso della Gilda e del giornalista Vincenzo Brancatisano…Ricordiamo che l’impugnativa, comunque, non costituisce da sola richiesta di assunzione e che è necessario intraprendere un lungo cammino in quanto, come ben sottolinea la Gilda, la maggior parte dei giudici ha ritenuto che non sussistano gli estremi per dare ragione ai ricorrenti…INTERESSANTE SEMBRA A QUESTO PUNTO LA PROPOSTA DELLA GILDA VENEZIA DI UN RICORSO COLLETTIVO NAZIONALE… _______________________________________________________________________________________ DA GILDA L’IMPUGNATIVA DA SOLA NON COSTITUISCE RICHIESTA DI ASSUNZIONE.
La nostra iniziativa si basava, oltre che su un ovvio senso di giustizia che porta a considerare uguali diritti per chi ha gli stessi doveri, sulla direttiva europea 70/CE del 28 giugno 1999 che pone delle serie restrizioni all´uso (abuso) dei contratti a termine e alla quale tutti gli stati membri sono tenuti a sottostare, sulla normativa italiana relativa al settore privato che prevede un´automatica trasformazione, da determinato ad indeterminato, del contratto di lavoro di un dipendente al momento del terzo rinnovo contrattuale con lo stesso datore di lavoro, sulla direttiva Nicolais (Governo Prodi) del 27 aprile 2007 che estendeva a parte del pubblico (non alla scuola però) la normativa dei contratti a tempo determinato del settore privato, direttiva che l´attuale Governo, all´atto del suo insediamento, ha provveduto ad annullare.
Sulla base di queste basi normative, abbiamo impostato tutti i nostri ricorsi e i vari giudici che hanno analizzato le cause di lavoro ci hanno dato pienamente ragione per quanto concerne le richieste di natura economica. Quasi ovunque infatti hanno sancito il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del diritto ad accedere agli scatti di anzianità e quindi di vedersi risarcire il danno economico derivante da un abuso illegittimo da parte del MIUR della reiterazione di contratti a tempo determinato di fronte a situazioni che non hanno nulla di straordinario ed imprevedibile bensì risultano essere una scelta programmatica dell´amministrazione. ___________________________________________________________________________ DA VINCENZOBRANCATISANO.IT Il settore più coinvolto è la scuola pubblica, dove un esercito impressionante di insegnanti, bidelli, tecnici e amministrativi, viene assunto con contratti a termine da anni e anche decenni da uno Stato che lucra in questo modo sulla possibilità di non pagarli d’estate e sul mancato riconoscimento della carriera e degli scatti di stipendio legati all’anzianità, con un comportamento ritenuto illegittimo e discriminatorio da ripetute sentenze nazionali e comunitarie emesse – tra l’indifferenza di molti sindacati – in favore dei precari che hanno già fatto causa. La stabilizzazione per via giudiziaria del rapporto di lavoro nel settore pubblico è sempre stata considerata una via azzardata dai sindacati anche perchè esiste una sentenza contraria della Consulta (Cfr. Vincenzo Brancatisano, “Una vita da supplente”, Nuovi Mondi, 2010) che ritiene in linea con la Costituzione la discriminazione legislativa tra lavoratori pubblici e privati in ordine alla trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato possibile solo per questi ultimi. Peraltro, il decreto legislativo 368 del 2001 con il quale fu recepita la Direttiva Ue 99/70 sulla prevenzione degli abusi dei contratti a termine, prevede a compensazione della reiterazione dei contratti nel pubblico un risarcimento dei danni in favore dei lavoratori, pressochè sconosciuto agli interessati anche perché i sindacati non hanno mai pubblicizzato questa seconda possibilità. Chi ha fatto causa ha però vinto e ottenuto fino a 45.000 a testa. Il risarcimento si è però rivelato poco dissuasivo per il datore di lavoro. E come se non bastasse il Collegato lavoro 2010 ha ridotto l’entità del risarcimento portandolo a una cifra rientrante tra 2,5 e 12 mensilità, cifra che si dimezza ulteriormente qualora (come nel caso del personale della scuola) i lavoratori siano tutelati (sic) da contratti collettivi firmati dai maggiori sindacati (vedi sotto il commento alla norma). Nel frattempo sono arrivate tre novità decisive: 1) l’ultima legge finanziaria Prodi che ha previsto un piano di stabilizzazioni (a domanda) nel settore pubblico per chi abbia maturato 36 mesi anche non continuativi di lavoro a termine e ha previsto, a favore del lavoratore che ha prestato lavoro per un periodo superiore a sei mesi, un diritto di priorità nelle assunzioni a tempo indeterminato; 2) una recente sentenza con cui il Tribunale di Siena ha stabilizzato una docente precaria dopo soli tre anni di incarichi preferendo ispirarsi alla legislazione alla citata Direttiva e ai pronunciamenti della Corte di giustizia di Lussemburgo che sanciscono il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e di ruolo e che stigmatizzano l’abuso dei contratti precari anche nel settore pubblico. Infine, la stessa Corte di giustizia ha emanato una sbalorditiva sebbene sconosciuta ordinanza (1.10.2010 nel procedimento C-3/10) con cui, sciogliendo alcuni dubbi residui di un Tribunale calabrese (Rossano), ha ribadito che i lavoratori pubblici devono essere stabilizzati se hanno maturato 36 mesi a partire dal 2001, l’anno in cui l’Italia ha recepito la Direttiva citata 99/70. Scrive la Corte che il governo italiano ha addirittura ammesso per iscritto che l’art. 5 del decreto 368/2001, modificato nel 2007, “al fine di evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, ha aggiunto una durata massima oltre la quale il contratto di lavoro è ritenuto concluso a tempo indeterminato” e ha introdotto a favore del lavoratore che ha prestato lavoro per un periodo superiore ad appena sei mesi, un diritto di priorità nelle assunzioni a tempo indeterminato. Un’altra norma del 2008 prevedrebbe, “oltre al diritto del lavoratore interessato al risarcimento del danno subìto a causa della violazione di norme imperative e all’obbligo del datore di lavoro responsabile di restituire all’amministrazione le somme versate a tale titolo quando la violazione sia dolosa o derivi da colpa grave, l’impossibilità del rinnovo dell’incarico dirigenziale del responsabile, nonché la presa in considerazione di detta violazione in sede di valutazione del suo operato”.
Legge 183 (Collegato Lavoro)
1. Il primo e il secondo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
2. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidita’ del licenziamento.
QUESTO VUO DIRE che: a) intanto si confermano le nostre tesi circa il fatto che il termine apposto ai contratti a termine (appunto) era NULLO qualora ripetuti anche oltre i 36 mesi previsti dalla legge precedente e duqnue bene ha fatto in questi anni chi ha fatto causa per la stabilizzazione, nonostante il parere contrario dei sindacati CISL in primis.; b) l’azione di nullità che prima era imprescrittibile, cioè si poteva esercitare anche dopo decenni e prima della morte dell’interessato…, ora con il Collegato lavoro vergognoso essa si prescrive se non si fa causa entro 270 giorni dalla impugnazione recapitata al datore di lavoro. Se l’impugnazione non è fatta entro 60 giorni dal licenziamento (o di scadenza del contratto a termine) si decade del tutto dal diritto di far causa.
MA ECCO UNA BELLA CHICCA: 6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacalicomparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia’ occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennita’ fissata dal comma 5 e’ ridotto alla meta’.
Di seguito la retroattività del provvedimento:
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennita’ di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile.
Art. 32.
1. Il primo e il secondo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’ essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta’ del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. Chiaro??? Si applica anche alla scadenza dei cotratti oltre che ai licenziamenti? La risposta è sì. Leggiamo la lettera d) del comma 3 riportato qui di seguito 2. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidita’ del licenziamento. QUESTO VUO DIRE che: a) intanto si confermano le nostre tesi circa il fatto che il termine apposto ai contratti a termine (appunto) era NULLO qualora ripetuti anche oltre i 36 mesi previsti dalla legge precedente e duqnue bene ha fatto in questi anni chi ha fatto causa per la stabilizzazione, nonostante il parere contrario dei sindacati CISL in primis.; b) l’azione di nullità che prima era imprescrittibile, cioè si poteva esercitare anche dopo decenni e prima della morte dell’interessato…, ora con il Collegato lavoro vergognoso essa si prescrive se non si fa causa entro 270 giorni dalla impugnazione recapitata al datore di lavoro. Se l’impugnazione non è fatta entro 60 giorni dal licenziamento (o di scadenza del contratto a termine) si decade del tutto dal diritto di far causa. 4. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: E VENIAMO AL RISARCIMENTO dei danni per illecita reiterazione dei contatti a termine. Il fatto che i contratti siano illeciti è dimostrato dalla circostanza che il governo ha sentito il bisogno di bloccare le azioni giudiziarie almeno per i più distratti e anche dal fatto che il governo medesimo con questa legge 183 abbia ridotto da 2,5 mensilità a 12 mensilità come massimo ottenibile, mentre fino a oggi il massimo era il massimo dimostrabile, cioè anche decine di migliaia di euro in termini di danno emergente (stipendi estivi non pagati, interessi passivi su prestiti, e fidi con le banche che non ci sarebbero stati se si fossero percepiti gli stipendi più alti ecc ecc.) e di lucro cessante (mancato aumento stipendiale che ci sarebbe invece stato se si fosse stati di ruolo; eventuali ore eccedenti pagati secondo lo stipendio di prima nomina, varie indennità calcolate su quello stipendio più basso, ecc). Infatti il successivo comma 5 dell’art. 32 del Collegato lavoro stabilisce quanto segue: 5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennita’ onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
MA ECCO UNA BELLA CHICCA:
6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia’ occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennita’ fissata dal comma 5 e’ ridotto alla meta’.
NON CREDO ci sia bisogno di aggiungere commenti.
Di seguito la retroattività del provvedimento:
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennita’ di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile. ____________________________________________________________________________ Precari. dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 15.1.2011 Negli ultimi giorni si stanno moltiplicando le promesse e le offerte di ricorsi per la stabilizzazione dei precari (di fatto l’entrata in ruolo dopo 36 mesi di supplenza). Come noto, Gilda degli Insegnanti di Venezia ha da tempo definito i percorsi del ricorso per il riconoscimento degli scatti di anzianità con tempi e modalità che garantiscono ai ricorrenti la massima serietà e con procedure e caratteristiche specifiche. Di fronte alle profferte di ricorso sulla stabilizzazione operate da molte associazioni sindacali e addirittura da associazioni di consumatori, Gilda degli Insegnanti ha deciso di intraprendere un ricorso collettivo nazionale sulla stabilizzazione finalizzato al riconoscimento dell’assunzione a contratto a tempo indeterminato per i docenti che abbiano già maturato 3 anni di servizio in ottemperanza di quanto disposto dalle norme dell’UE e dalle sentenze vittoriose che sono state emanate dall’autorità giudiziaria degli ultimi mesi nei paesi membri dell’UE. E’ un ricorso difficile e lungo che vedrà la probabile resistenza dell’Amministrazione dello Stato Italiano che non ha mai recepito le direttive dell’UE. Proprio per evitare che i precari della scuola possano essere oggetto di facili illusioni che possono essere pagate a caro prezzo nel percorso giudiziario, la Gilda degli Insegnanti ha deciso di organizzare un ricorso unico nazionale con un pool di esperti giuridici nazionali e con rappresentanti presso studi legali territoriali.
PER PARTECIPARE AL RICORSO COLLETTIVO È NECESSARIO CHE SIANO SPEDITE ENTRO E NON OLTRE IL 22 GENNAIO 2011 AL MIUR E ALLA SCUOLA DI SERVIZIO DUE RACCOMANDATE A/R CON LE QUALI SI INTERROMPE IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DI TUTELA STABILITO DAL COLLEGATO AL LAVORO: UNA INDIRIZZATA AL MIUR E UNA INDIRIZZATA AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SEDE DI SERVIZIO. SI TRATTA FORMALMENTE DI DIFFIDE AL DATORE DI LAVORO.
Se docente può ricorrere: 1° chi ha già svolto almeno due anni di incarico nelle stessa classe di concorso e che si trovi al terzo anno di incarico; 2° essere inserito/a nelle graduatorie permanenti (dalle quali si attinge per passare di ruolo). Se personale ATA può ricorrere: 1° chi ha già svolto due anni di incarico annuale e che si trovi al terzo anno d’ incarico; 2° essere inserito/a nelle graduatorie ATA di prima e seconda fascia (dalle quali si attinge per passare di ruolo). Per passare di ruolo occorrono entrambi i requisiti di cui al punto 1° e 2°.
TROVATE IN ALLEGATO IL FAC-SIMILE DEL MODELLO DI RACCOMANDATA (un modello per materne ed elementari e un modello per i docenti della scuola secondaria) I colleghi che intendono avvalersi della tutela legale nazionale e territoriale della Gilda degli insegnanti sono pregati DOPO AVER SPEDITO LE RACCOMANDATE di contattare le sedi della gilda nei prossimi giorni ricordando che il ricorso deve essere esperito entro 7 mesi dalla trasmissione della diffida. E’ necessario avere copia della raccomandata spedita.
CONTATTARE LA GILDA DEGLI INSEGNANTI DI VENEZIA CON MAIL a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure rivolgersi alle sedi di Venezia o di Mestre.
5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennita’ onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
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