La truffa della buonuscita
LA TRUFFA DELLA BUONUSCITA…dal sito di Michele Napoli…
Per quanto mi sforzi, non riesco a trovare una parola meno cruda per definire il comma 10 dell’art. 12 della manovra Tremonti: elimina l’aspetto positivo che aveva la buonuscita nei confronti del TFR, non modifica quelli negativi anzi ne aggiunge altri ancora più negativi.
Possiamo affermare senza paura di poter essere smentiti che attua l’ennesima dura discriminazione nei confronti del pubblico impiego.
Vediamoli:
1) Elimina dal 1/1/2011 l’aspetto positivo del calcolo sull’ultima retribuzione in godimento
2) Non elimina la trattenuta a carico del dipendente e neppure l’impedimento a percepire l’anticipo del 75% nei casi previsti per il TFR
3) Esclude da calcolo della seconda quota elementi retributivi di cui gode lo stesso personale della scuola in regime di TFR
4) Probabilmente, come diremo più avanti, prende a riferimento l’80% della retribuzione e non il 100% come avviene per il TFR
MEGLIO DI COSI’ NON POTEVA ANDARE!!!!!!!!!!
CALCOLO DELLA QUOTA B DELLA BUONUSCITA
La retribuzione di riferimento va presa all’80% o al 100%?
Il comma 10 dell’art. 12 della legge legge 122 del 30 luglio 2010 introduce dal 1/1/2011 per il calcolo della buonuscita la procedura prevista dal Codice Civile per il TFR, riportiamone di seguito il testo:
“… il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento.”
Fino al 31/12/2010 la procedura di calcolo resta quella prevista dal comma 2 dell’art. 3 del DPR 1032/73 che riportiamo di seguito:
“L’indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all’art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III.”
L’art. 38 determina la retribuzione utile e la base contributiva che è pari all’80% della stessa.
Pertanto è chiaramente indicato che dal 1/1/2011 per la procedura di calcolo non si applica il DPR 1032/73, ma l’art. 2120 del Codice Civile.
Quindi andiamo a vedere cosa dice l’art. 2120 del Codice Civile:
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
A mio avviso quanto esplicitato comporta che il comma 2 dell’art. 3 del DPR dal 1/1/2011 venga sostituito col suesposto comma dell’art. 2120 del Codice Civile. Nel quale si parla di retribuzione, non di base contributiva, concetto inesistente nell’art. 2120 del Codice Civile in quanto inesistente nel TFR (la base contributiva è determinata per il calcolo dell’onere trattenuto solo nella buonuscita).
Nota: In giurisprudenza le parole hanno un peso. Per quanto riguarda la buonuscita, facciamo una riflessione:
retribuzione utile = la somma delle voci stipendiali e la misura delle stesse che confluiscono nell’importo da adoperare per il calcolo.
E’ stata determinata dal comma 2 dell’art. 3 del DPR 1032/73, ma da allora ha subito delle variazioni, significative quelle del 1/12/84 e del 1/1/03 riguardanti l’indennità integrativa speciale.
base contributiva = la parte di retribuzione utile soggetta alla trattenuta per il fondo OPERA DI PREVIDENZA ed è determinata dal comma 2 dell’art. 3 del DPR 1032/73 nella misura dell’80%.
Leggendo la circolare INPDAP n. 17 del 8/10/2010 mi era parso evidente che l’INPDAP avesse colto questo aspetto, infatti a pag. 6 presenta un esempio di calcolo che si riporta:
“Ad esempio, un dipendente statale assunto a tempo indeterminato il 1° gennaio 1990 e che cesserà dal servizio il 31 dicembre 2030, avrà diritto ad una prestazione di fine servizio calcolata nel seguente modo:
Prima quota: anzianità dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 2010 pari a 21 anni, TFS calcolato sulla base di un dodicesimo dell’ottanta per cento della retribuzione utile ai fini dell’indennità di buonuscita, computata su base annuale e comprensiva della tredicesima mensilità, percepita al momento del collocamento a riposo, moltiplicata per 21 anni;
Seconda quota: anzianità dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2030 pari a 20 anni. Importo risultante dall’applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione utile per ciascun anno di servizio; tale accantonamento annuale sarà soggetto alla rivalutazione prevista dall’art. 2120 del codice civile.”
Sottolineo l’indicazione per la seconda quota: retribuzione utile e non base contributiva
Leggendo ho esultato: avevo visto giusto. l’INPDAP ha colto questo aspetto, mi sono detto. E’ tutto chiaro!
E invece no. A raffreddare i miei entusiasmi ci ha pensato l’amico Leo Tuccari (www.leotuccari.it), che mi ha trasmesso la risposta ad un quesito inviata dall’INPDAP (Direzione Centrale Previdenza – Ufficio normativa) allo SNALS.
In essa, rispondendo negativamente per l’inclusione della retribuzione accessoria, che costituiva l’essenza del quesito, si afferma che anche il calcolo della quota B va effettuato sull’80%, si riporta il testo:
…. omissis …
“Di conseguenza, ai fini del calcolo sia della prima che della seconda quota TFS, la base di calcolo è costituita dall’ ottanta per cento della retribuzione stabilita utile dallo stesso DPR n. 1032/1973, nonché da ulteriori norme o atti aventi forza di legge. Sulla base di quanto esposto, si comunica che il compenso individuale accessorio, la retribuzione professionale docente e l’indennità di direzione non sono emolumenti utili ai fini della determinazione della prestazione, ivi compresa la seconda quota TFS”.
Così l’INPDAP, nel fornire il chiarimento, smentisce se stessa.
In attesa di sapere quale delle due versioni rappresenti effettivamente la posizione dell’INPDAP, io sono dell’avviso che in caso fosse quest’ultima si aprirebbe un contenzioso con evidenti probabilità di essere vincente.
Infatti sarebbe una forzatura interpretativa pro domo sua quella dell’INPDAP di ritenere ancora applicabile la parte del comma 2 in cui si fa riferimento alla base contributiva ed integrarla con una parte del comma dell’art. 2120, creando una palese discriminazione. Una mostruosità giuridica: Così come viene modificata la procedura dalla legge 122/10, a mio avviso tutto il comma 2 deve essere cancellato e sostituito.
Nota: Apparentemente c’è una discordanza tra l’affermazione del Codice Civile che indica il calcolo con la formula retribuzione / 13,5 e la legge 122 che indica l’applicazione della percentuale del 6,91%.
In effetti la divisione per 13,5 comporterebbe una percentuale del 7,41% e non del 6,91%.
In realtà la percentuale che viene accantonata è del 6,91% in quanto l’applicazione di una norma successiva ha previsto che lo 0,50% non sia destinato all’accantonamento ma al fondo pensioni dell’INPS.
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LEGITTIMITA’ DELLA TRATTENUTA DEL 2,50%
Il pubblico impiego subisce da sempre una trattenuta “OPERA DI PREVIDENZA TFS/TFR”, per cui, contrariamente a quanto succede per i privati, versa un importo mensile al fondo per la buonuscita. Col nuovo sistema di calcolo, questo versamento non procurerà alcun vantaggio.
E non è poco: un insegnante elementare con lo stipendio della classe 35, versa ogni mese circa 50 euro.
La trattenuta non è stata abolita! Se ci riferiamo al calcolo valido per l’anzianità fino al 31/12/2010, questa disparità di trattamento nei confronti dei privati era compensata dal fatto che il calcolo della buonuscita fosse più vantaggioso di quello del TFR.
Eliminato questo vantaggio, la trattenuta diventa un’autentica truffa e sorgono non pochi dubbi sulla sua legittimità.
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ESCLUSIONE DAL COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA FISSA
La circolare n. 17 esplicita chiaramente che l’assegno mensile corrisposto come retribuzione accessoria, riconosciuto utile per norma contrattuale al personale della scuola in regime di TFR, non è riconoscibile per la seconda quota di buonuscita.
E’ una scelta truffaldina e mortificante, ma non ritengo si possano imputare responsabilità all’INPDAP. Esistono varie norme che la determinano e non sono state abrogate.
E’ illegittima perché discriminatoria? Non so fino a che punto sia sostenibile. Ritengo che si debba risolvere con la contrattazione.
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IL PASSAGGIO AD ESPERO
Chi é in regime di buonuscita ha tempo sino al 31/12/2010 per aderire ad Espero. E’ probabile una proroga, ma non possiamo assicurarlo.
E’ chiaro che coloro che aderiscono ad Espero non sono toccati da questo problema: dal 1/1/2010 riceveranno il TFR, più vantaggioso della quota B di buonuscita.
Allora conviene a tutti aderire ad Espero? Un momento: aderendo ad Espero passa al TFR anche la quota A di buonuscita, che non sarà più legata all’evoluzione della retribuzione, quindi quest’operazione potrebbe rivelarsi negativa per gli effetti sulla prima quota.
Su una scelta di questo tipo gravano due incognite imprevedibili: l’evoluzione della retribuzione ed eventuali modifiche al calcolo della quota B attraverso il contenzioso o i prossimi contratti.
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E PER FINIRE …
* Come specificato nella nota di prima, nel TFR la parte accantonata è pari al 6,91% e non al 7,41% come indicato nell’art. 2120 del Codice Civile in quanto una norma successiva ha destinato uno 0,50% al fondo pensioni INPS. Volutamente il legislatore ha indicato nel comma 10 la quota da accantonare nel 6,91 e pertanto anche il pubblico impiego deve lasciare una quota per finanziare l’INPS.
Almeno l’avessero destinato all’INPDAP! Non cambiava nulla, ma era più logico.
Decidete voi se è più corretto definirla fregatura oppure solidarietà!
* La circolare INPDAP n. 17 non ha dato indicazioni sull’incidenza della quota B negli abbattimenti dell’imponibile IRPEF, speriamo che non arrivi anche su questo fronte l’ennesima fregatura, ormai c’è da aspettarsi di tutto.
Per ora gli eventuali effetti negativi sarebbero irrilevanti in quanto la quota B è irrisoria in confronto alla quota A, ma nel tempo acquisterebbero consistenza.
E’ importante sottolineare che per qualche anno il danno provocato é poco rilevante in quanto la prima quota é largamente predominante, acquisterebbe sostanza nel tempo con la crescita della seconda quota.
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