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Se il tar si sostituisce al consiglio di classe e alla legge

📅 Pubblicato il 03 November 2012 • 🎓 Polo Didattico AetnaScuola
Archivio Storico AetnaScuola A cura di Silvana La Porta • Pubblicato originariamente su AetnaScuola.it
 

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Se il Tar si sostituisce al consiglio di classe e alla legge…

Se il Tar si sostituisce al consiglio di classe e alla legge… Ordinanza di sospensiva della bocciatura di un alunno carico di insufficienze…(da Tuttoscuola)

 

L’ordinanza n. 4926 del 12 novembre 2010 con la quale il Tar Lazio ha sospeso il provvedimento di non ammissione di un alunno di seconda media (scuola “Gioacchino Belli” di Roma), bocciato nel giugno scorso per eccesso di insufficienze, è di quelle che fanno discutere.

L’alunno, come risulta dall’ordinanza del Tribunale, è stato non ammesso alla classe successiva, in quanto, dopo un primo quadrimestre negativo, anche allo scrutinio finale si è presentato carico di insufficienze.

Il Tar ha sospeso quella bocciatura, in quanto la preparazione dell’alunno, ritenuta dal consiglio di classe “fortemente deficitaria”, “non trova adeguato riscontro nelle votazioni (anche del secondo quadrimestre) in cui lo stesso non ha riportato insufficienze molto gravi in nessuna materia ma solo votazioni non inferiori al cinque, anche nelle materie ritenute insuscettibili di recupero”.

Per il Tar, insomma, ci vogliono molti quattro, tre o due per bocciare un alunno. I cinque, anche se numerosi, non giustificano la bocciatura, nonostante l’art. 3 della legge 169/2008 disponga in modo inequivocabile che “Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.”

Il Tar, dunque, non solo si è sostituito al Consiglio di classe nella valutazione di merito, ma ha interpretato il dettato esplicito della legge trasformando i cinque in sei, facendoli diventare voti sufficienti. Dopo il sei politico abbiamo ora il sei giuridico.

Ma il giudice amministrativo ha fatto di più. Ritenendo che alla scuola secondaria di I grado (dove a giugno si promuove o si boccia senza appello) debba essere applicata la norma prevista nella scuola secondaria di II grado dello scrutinio sospeso, il Tar ha affermato che “tali insufficienze sono state invece ritenute talmente gravi dal consiglio di classe da non consentire neppure la sospensione del giudizio a giugno per una verifica dopo la pausa estiva”.

 

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