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Ds siciliani: la proposta di Firrarello ieri in Senato

📅 Pubblicato il 29 November 2010 • 🎓 Polo Didattico AetnaScuola
Archivio Storico AetnaScuola A cura di Firrarello ieri in Senato • Pubblicato originariamente su AetnaScuola.it
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Lunedì, 29 Novembre 2010
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Ds siciliani: la proposta di Firrarello ieri in Senato Email
Il caso
Postato da Silvana La Porta   
Giovedì 11 Novembre 2010 18:06

Ieri in Senato si è discusso di presidi siciliani, presso la Commissione Istruzione. Ecco la proposta del senatore Firrarello sui due disegni di legge Vicari e Siragusa…



IN SEDE DELIBERANTE

(2248) VICARI ed altri. – Norme in materia di dirigenti scolastici

(2392) Deputato SIRAGUSA ed altri. – Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

 

Riferisce alla Commissione il relatore FIRRARELLO (PdL) il quale rammenta che, in occasione del corso-concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2004, in Sicilia si presentarono 1.571 candidati alle prove scritte. Come previsto dalla legge vigente, il responsabile regionale nominò le sottocommissioni, con due componenti, ed un unico presidente, nominato nella persona dell’ex Presidente della Corte dei conti al fine di avere un’alta personalità a garanzia di indiscussa competenza e massima legalità. Anche i componenti le sottocommissioni furono prescelti scrupolosamente, sempre come stabilito dalla legge, tra coloro che possedevano i requisiti richiesti.

Il Ministro dell’istruzione ribadì, nel 2005, che le sottocommissioni dovessero essere costituite da due componenti e che il presidente dovesse essere unico per tutte le commissioni. Dovunque fu espletato il concorso, furono dunque seguite queste indicazioni, che furono del resto confermate dal nuovo Ministro pro tempore nel 2006.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGA) ha tuttavia annullato il corso-concorso sostenendo che si era operato con commissioni imperfette, poiché il presidente non poteva essere presente contemporaneamente durante la correzione di tutti gli elaborati. Conseguentemente, venivano inficiate sia le correzioni degli scritti che lo svolgimento delle prove orali.

La decisione del CGA stabiliva un diverso svolgimento delle procedure concorsuali rispetto all’impostazione impartita da due Ministri succedutisi e in contrasto, quindi, con quelle seguite nel resto d’Italia.

La sentenza metteva in discussione tutte le prove dei concorrenti, imponendo l’adozione di un nuovo metodo di correzione dei compiti, sicchè il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia doveva provvedere alla rinnovazione degli atti.

Questa decisione trovava conforto in una sentenza del T.A.R. di Palermo che stabiliva di procedere senza che si svolgessero nuovamente gli scritti, ma effettuando nuovamente la loro correzione.

Il relatore sollecita pertanto una immediata soluzione, che risolva definitivamente l’incresciosa e precaria situazione in cui si trova a lavorare, privo della necessaria serenità, un terzo dei responsabili delle scuole statali dell’intera Regione. Rileva del resto che il loro ritorno all’insegnamento creerebbe notevoli problemi, poiché essi non potrebbero più ottenere le loro cattedre originarie, nel frattempo occupate da altri insegnanti, e sarebbero costretti a rimanere a disposizione, con profonda mortificazione.

Il relatore segnala indi che appare opportuno accettare parzialmente la decisione del CGA, impedendo inevitabili, quanto dannosi, contenziosi che non aiuterebbero certamente a risolvere il problema. Pertanto, l’Amministrazione dovrebbe procedere, nel modo più celere possibile, alla definizione del corso-concorso rendendo possibile una pacificazione generale. A questo fine tendono pertanto i due disegni in titolo.

Nell’auspicare una maggiore vigilanza nell’espletamento di concorsi così impegnativi, al fine di evitare interventi della magistratura, egli osserva peraltro che forse la giustizia, nel caso specifico, avrebbe dovuto pronunciarsi a seguito di una più approfondita analisi, assumendo maggiori informazioni e tenendo conto del contesto generale.

Entrando nel merito del disegno di legge n. 2392, d’iniziativa dell’onorevole Siragusa ed altri, già approvato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati con voto pressoché unanime, il relatore pone l’accento sull’ipotesi di soluzione ivi prevista, ispirata ai principi di ottemperanza al giudicato giurisdizionale, di celerità nel rinnovo delle procedure concorsuali, di garanzia dei candidati che supereranno le prove, nel rispetto assoluto della ratio del giudicato, di par condicio tra i candidati, differenziando le modalità concorsuali di coloro che hanno nel frattempo acquisito maggiori conoscenze e assicurando nel contempo economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

In particolare, il disegno di legge n. 2392 prevede, al fine di accelerare la rinnovazione dell’iter concorsuale e allo scopo di garantire la continuità dell’esercizio della funzione dirigenziale, che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emani un decreto volto a stabilirne le modalità di espletamento secondo i seguenti criteri: una prova scritta sulla esperienza maturata per coloro che, a suo tempo, parteciparono alle prove concorsuali, completandole positivamente e che attualmente prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato; una prova scritta su un progetto elaborato su di un determinato argomento – scelto tra quelli svolti nel corso di formazione espletato con esito positivo – riservata a coloro che si trovano utilmente collocati nella medesima graduatoria, allo scopo di confermarne la posizione occupata; una nuova valutazione degli elaborati – nel rispetto delle necessarie garanzie di segretezza – per coloro che hanno svolto a suo tempo, completandole, le prove scritte, superata la quale verranno ammessi ad un corso di formazione di durata semestrale, con colloquio selettivo finale vertente sui contenuti del corso stesso.

Le nuove graduatorie, inerenti i rispettivi settori formativi, resteranno in vigore per un biennio a decorrere dall’anno scolastico immediatamente successivo alla loro approvazione e le nomine saranno conferite secondo l’ordine della graduatoria dì appartenenza.

Agli impegni di spesa derivanti dalla procedura concorsuale si provvederà, conclude il relatore, con oneri strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori spese a carico della finanza pubblica.

Egli invita infine ad adottare il provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati quale testo base, onde velocizzarne l’iter, tanto più che il n. 2248 si propone le medesime finalità.

 

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

 

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già prevista per domani, giovedì 11 novembre 2010, alle ore 14,30, non avrà luogo.

 

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

 

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