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Nuove modalità per la trasmissione dei Tfr per il personale precario

📅 Pubblicato il 27 December 2012 • 🎓 Polo Didattico AetnaScuola
Archivio Storico AetnaScuola A cura di Silvana La Porta • Pubblicato originariamente su AetnaScuola.it

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Nuove modalità per la trasmissione dei Tfr per il personale precario

Nuove modalità per la trasmissione dei Tfr per il personale precario di L.L...


Sono state trasmesse con la nota prot. n. 4118 del 28 ottobre scorso le istruzioni per l’inoltro all’Inpdap dei flussi relativi ai Tfr riferiti al personale precario retribuito direttamente dalle Scuole e/o Istituti. È infatti disponibile dal 2 novembre la nuova area Sidi “Retribuzioni e Fisco” all’interno della quale è presente la funzione “Invio Tfr”, nata da una collaborazione tra il Miur e l’ Inpdap per supportare le istituzioni scolastiche e l’amministrazione ad accelerare le liquidazioni dei Tfr, evitando il pagamento di interessi, per ritardata trasmissione, sui trattamenti di fine servizio/fine rapporto.

L’attività delle Segreterie Scolastiche rimane invariata per la parte di elaborazione dei modelli attraverso i pacchetti locali, cambia invece per la trasmissione dei dati a Iinpdap che dovrà essere fatta nell’ambito del Sidi. Tramite una funzione di monitoraggio sarà inoltre possibile per le scuole e gli uffici dell’amministrazione monitorare l’invio di un Tfr e valutare attraverso dei report l’entità dei Tfr trasmessi. Il personale scolastico che ha effettuato supplenze brevi e saltuarie presso più istituzioni scolastiche potrà anche consultare, tramite un’apposita funzionalità, lo stato dell’invio di tutti i propri Tfr inoltrati presso ciascuna segreteria scolastica in cui ha prestato servizio. Per le funzioni di monitoraggio sono stati infatti creati quattro diversi profili: utente retribuzione, utente nazionale, utente regionale e utente provinciale. Con la stessa nota il Miur coglie l’occasione per riassumere alcuni aspetti procedurali relativi all’invio dei Tfr. Innanzitutto, alla risoluzione di ogni contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese, cui non faccia seguito senza soluzione di continuità altro contratto, gli Istituti scolastici sono tenuti a trasmettere i relativi dati entro il termine di 15 giorni dalla cessazione dal servizio. Più contratti di lavoro, non continuativi, ciascuno dei quali dia diritto al Tfr, anche se resi nel corso dello stesso anno solare o scolastico, non possono essere “accorpati”, ma devono dar luogo a singole trasmissioni di dati sempre entro il termine di 15 giorni. Inoltre, in presenza di contratti di lavoro consecutivi prestati presso istituti scolastici diversi, sarebbe preferibile che ciascuna amministrazione inviasse il certificato di servizio, in formato elettronico, all’amministrazione presso la quale il dipendente è andato a prestare il successivo servizio al fine di consentire il rispetto dei termini di invio, in quanto spetta a quest’ultima il compito di trasmettere l’intera documentazione relativa al Tfr.
 

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