| I dirigenti siciliani: "La sentenza del Cga non è passata in giudicato" |
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| Il caso | |||
| Postato da Silvana La Porta | |||
| Domenica 24 Ottobre 2010 23:00 | |||
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Replica del coordinamento dei 416 dirigenti Leggere le dichiarazioni dei ricorrenti pone una serie di inevitabili interrogativi non soltanto in riferimento alla visione distorta dei fatti riportati che nulla hanno a che fare con la verità processuale bensì al rimando a “insigni giuristi” a cui gradiremmo porre alcuni interrogativi per essere illuminati da cotanta sapienza!…(dalla letterina Asasi n.254)
E’ possibile che la Pubblica Amministrazione disattenda una sospensiva esecutiva del Tar Lazio? Se l’annullamento del concorso è inappellabile, ci spiegano gli insigni giuristi a cosa serve nel diritto amministrativo il rimedio dell’opposizione di terzi? L’effetto caducante travolge soltanto gli atti successivi all��atto annullato o anche quelli precedenti? E ancora, si può parlare di sentenza passata in giudicato quando pendono ricorsi in cassazione avanti alle Sezioni Unite? Noi vorremmo umilmente dare le nostre risposte avallate da giuristi altrettanto “insigni”. Una sentenza non è passata in giudicato finchè pendono opposizione di terzi e ricorsi in cassazione, quindi rinnovare una procedura concorsuale senza conoscere gli esiti dei suddetti ricorsi risulta veramente gravoso sia per l’amministrazione che per tutti i cittadini! L’effetto caducante travolge esclusivamente gli atti successivi a quello annullato e vorremmo ricordare che l’atto annullato è l’atto di nomina della sottocommissione che è successivo alla data degli scritti, quindi nessun CGA ha mai annullato gli elaborati bensì la loro correzione. Il rimedio dell’opposizione di terzi è stato istituito nel 1994 dalla Corte Costituzionale per consentire ai terzi travolti dall’effetto caducante di sentenze passate in giudicato di difendersi e per garantire loro il giusto processo. Si vuole in questa sede ricordare che i ricorsi per opposizione di terzi proposti dai vincitori del concorso annullato pendono avanti al Cga dal novembre 2009 e risulta alquanto insolito che non sia stato mai fissato il merito vista l’urgenza della situazione. La sospensiva del Tar Lazio sospende anche gli atti impugnati con motivi aggiunti che ovviamente sono riferiti alla rinnovazione delle prove concorsuali, ammesso che gli insigni giuristi li abbiano letti! La sentenza passata in giudicato è in palese conflitto con la sentenza del Consiglio di Stato del 15 dicembre 2009 in cui si rigetta lo stesso motivo che il CGA ha, invece, accolto, determinando una evidente disparità di trattamento tra cittadini della stessa Nazione. L’amministrazione è stata sommersa dall’assurdo contenzioso scatenato da una sentenza che ha ingiustamente travolto 416 persone sottraendo loro il bene della vita per garantirlo a due concorrenti che tre commissioni hanno ripetutamente bocciato. I vincitori non possono pagare per errori che non hanno commesso e i ricorrenti dovrebbero accanirsi con chi ritengono autore degli errori e non con coloro che cercano giustamente e correttamente di difendere i propri diritti.
Il coordinamento dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso ordinario del 2004
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