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Il SINDACATO AUTONOMO DI BASE (Federazione Sindacati Autonomi SCUOLA.BASE) riferisce di una importante vittoria…(da dirittoscolastico.it)
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Prot. n. 23/10 sg LĂŹ, 18/10/2010
Alla Stampa e TV -Loro Sedi-
E’ illegittima l’esclusione dalla graduatoria d’istituto del personale scolastico, ai fini dell’individuazione dei perdenti posto che, pur beneficiando della legge n. 104/92 per assistenza al genitore disabile, non ha presentato domanda di trasferimento per il comune di residenza del disabile. Conciliazione positiva del SAB.
Il dirigente scolastico di una scuola superiore cosentina andava a predisporre la graduatoria dâistituto ai fini dellâindividuazione del perdente posto per lâa.s. 2010/11 a seguito di contrazione dâorganico.
In tale predisposizione, escludeva, illegittimamente, dalla graduatoria un docente che aveva richiesto i benefici della legge n. 104/92 per assistenza al genitore disabile in situazione di gravitĂ residente in altro comune della provincia. La scuola piĂš vicina a detto comune non era quella di titolaritĂ del figlio che lâassisteva.
Il dirigente scolastico, nel predisporre la graduatoria interna, non teneva conto della novitĂ introdotta dallâart. 7 comma 2 del CCNI del 16/2/2010 le cui disposizioni hanno radicalmente modificato i precedenti contratti che regolamentano i trasferimenti del personale scolastico ed in particolare per chi gode dei benefici della legge n. 104/92 ai fini dellâesclusione dalla graduatoria interna ed andava ad escludere un docente che, con minor punteggio, aveva dichiarato di assistere il genitore residente in altro comune e domiciliato nel comune dovâè ubicata la scuola di servizio del predetto.
Di conseguenza, al suo posto veniva individuata altra docente O.M. rappresentata e difesa in tutte le fasi conciliative dal segretario generale prof. Francesco Sola del sindacato SAB, che, pur vantando maggior punteggio in graduatoria, veniva trasferita dâufficio al posto di chi aveva dichiarato di assistere il genitore disabile.
Nelle varie fasi del contenzioso il SAB evidenziava le novitĂ introdotte dalla normativa contrattuale sopra richiamata contestando lâoperato del dirigente scolastico per non avere rispettato ed applicato tale norma che prevede â lâesclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza legge n. 104/92 per i genitori disabili si applica solo se il comune di residenza del disabile coincide con quello di titolaritĂ della scuola di chi assiste il genitore e se tale comune non è coincidente, ai fini dellâesclusione della graduatoria, bisogna avere giĂ presentato, nei termini imposti dal contratto, domanda di trasferimento per il comune dovâè residente la persona da assistere ed in mancanza di scuole nel predetto comune, nella domanda deve essere richiesto il comune viciniore allâassistito dovâè presente lâinsegnamentoâ.
Nel caso di specie il dirigente scolastico aveva ritenuto superflua la domanda di trasferimento per il comune dovâera residente il disabile da assistere ritenendo invece la dichiarazione di convivenza nello stesso comune dovâè ubicata la scuola di servizio attuale valida e sostitutiva della residenza richiesta dal contratto.
Contro tale modo di operare e di interpretazione e applicazione della norma contrattuale insorgeva O.M. che, attivando la procedura conciliativa tramite il SAB, riusciva a dimostrare lâerrato operato del dirigente scolastico ed il consequenziale illegittimo trasferimento dâufficio.
In fase conciliativa, davanti alla commissione c/o lâATP di Cosenza, venivano riconosciute legittime le ragioni esposte dal SAB ed il diritto reclamato da O.M. per cui il tentativo di conciliazione si concludeva con esito positivo con lâannullamento del trasferimento dâufficio giĂ disposto e lâinserimento in graduatoria, con minor punteggio, di chi si era visto invece riconosciuto lâesclusione per lâerrata applicazione della precedenza ex legge n. 104/92, nel rispetto delle innovazioni introdotte dal nuovo contratto sulla mobilitĂ .
Il SAB esprime grande soddisfazione in merito per il ripristino del diritto di graduatoria di chi ha piĂš punteggio rispetto invece a chi, con minor punteggio, reclama diritti di precedenza ex legge 104/92 ignorando le norme contrattuali e senza chiedere di avvicinarsi al comune dovâè realmente residente il genitore da assistere.
F.to Prof. Francesco Sola
Segretario generale SAB
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