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Registro personale:può un dirigente effettuarne il controllo senza il permesso del docente?

📅 Pubblicato il 04 October 2010 • 🎓 Polo Didattico AetnaScuola
Archivio Storico AetnaScuola A cura di Silvana La Porta • Pubblicato originariamente su AetnaScuola.it
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Lunedì, 04 Ottobre , 2010
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Registro personale:può un dirigente effettuarne il controllo senza il permesso del docente? Email
Quesiti
Postato da Salvina Torrisi   
Mercoledì 10 Febbraio 2010 09:51

Domanda

Nel mio giorno libero è stato prelevato da un collaboratore scolastico, per ordine del dirigente, il registro personale conservato nel cassetto chiuso a chiave. Al mio ritorno ho trovato un biglietto manoscritto che cosi recita “dalle date desunte dal giornale personale che in novembre sono state svolte delle verifiche scritte, ciò è avvenuto in tutte le classi a lei assegnate. Si prega di…(da Treccani)


puntualizzare bene la data con giorno e mese, costantemente”. Ricordo che in una precedente richiesta di consulenza avevo sollevato la questione del dirigente che per mezzo di circolare..”a partire dal 1 dicembre ha vietato di svolgere verifiche sritte ecc”. So che è consentita l’azione di vigilanza dell’attività didattica da parte del docente; può però egli sottrarre il registro dal cassetto senza chiederlo con garbo al docente interessato?.

Risposta

In via preliminare va chiarito che tutti gli strumenti documentali che vengono forniti ai docenti direttamente dall’istituzione scolastica, restano nella disponibilità della medesima. Ciò vuol dire che la consultazione di detti strumenti rientra nelle piena disponibilità del dirigente scolastico, fermo restando il limite della disponibilità in via esclusiva in capo al docente all’atto dell’utilizzo di tali strumenti in costanza di prestazione di insegnamento. Non di meno: “la funzione primaria del giornale del professore è quella di costituire un promemoria per il docente di tutte le attività espletate nel corso dell’anno scolastico e dei processi di maturazione degli alunni, in modo che con maggiore precisione e semplicità si possano svolgere i consigli di classe. È, peraltro, del tutto pacifico che la mancanza di tale registro renderà, forse più complicato lo scrutinio finale, ma non può in alcun modo impedirlo o invalidarlo, essendo il docente tenuto a formulare i suoi giudizi indipendentemente dalle eventuali annotazioni del registro. Si vuol dire, cioè, che il giornale del professore non è un atto che si inserisce in modo essenziale nella formazione dell’atto amministrativo che è costituito dallo scrutinio, o meglio dai verbali di scrutinio. E ciò è tanto più vero se si considera che il docente, per la scuola dell’obbligo è tenuto a formulare un giudizio globale sul processo formativo dell’alunno e non sulle singole prove, cosicché l’annotazione più o meno completa riportata sul giornale del professore in relazione alla singola prova non appare assolutamente rilevante ( cfr. Cassazione penale 05/03/1999 N. 3004).”. Quanto all’intervento scritto del dirigente, secondo quanto rappresentato dal docente, si tratterebbe di un cortese invito a puntualizzare la documentazione dei fatti in esso contenuti al fine di agevolare l’estrazione di eventuali dati in vista della formazione delle valutazioni degli alunni. Non si tratta dunque, né di una contestazione di addebito, né di una scortese invasione della sfera personale del docente. Tanto più che, con ogni probabilità, la presa di visione del registro da parte del dirigente è avvenuta nel giorno libero, proprio per non intralciare lo svolgimento del processo didattico-apprenditivo.

 

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