| Circolare per le supplenze annuali per il 2010/11: le novità |
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| News | |||
| Postato da Silvana La Porta | |||
| Lunedì 09 Agosto 2010 15:11 | |||
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Il Miur ha pubblicato il 6 agosto la nota 7521, con la quale si forniscono indicazioni agli uffici scolastici regionali/provinciali sulle procedure e sulle regole per l’individuazione del personale precario ai fini delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.
La circolare, dopo il confronto del 7 luglio scorso, conferma le indicazioni dello scorso anno. Sono rimaste comunque senza risposta le richieste rispetto agli spezzoni fino a 6 ore, alla durata dei contratti del personale ATA stipulati dalle graduatorie d’istituto, alle possibili opzioni tra le varie province e alla deroga rispetto al diritto al completamento in caso di accettazione di spezzone in presenza di posti interi. Nella nota viene anche prevista l’impossibilità, per i neo-assunti in ruolo, di accettare supplenze a norma degli art. 33 e 59 del Ccnl: si tratta di una palese violazione del contratto, in contrasto con le indicazioni dello scorso anno. Richiesta del part-timeNella circolare viene riconosciuto il pieno diritto del supplente ad attivare rapporti di lavoro a tempo parziale al momento dell’assunzione, cosi come sancito esplicitamente dal Ccnl 2006-2009. Vengono infatti citati tutti gli articoli del Ccnl sul part-time riguardanti sia il personale docente che ATA. Poi, nella circolare, si afferma anche di tenere conto dell’art. 73 del D.L. n. 112, articolo che interviene a modificare parti della legge n. 662 del 1996 istitutiva del part-time. In merito si fa presente che nella scuola, a differenza di altri settori e comparti, il rapporto di lavoro part-time è stato regolato integralmente per contratto, per cui il diritto, nel limite del 25% della dotazione organica, è pienamente esigibile e non è rimesso ad alcune valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione. Il contratto stesso per ciò che attiene alle sole modalità di costituzione dell’orario per il personale docente (modalità di frazionamento delle cattedre) rinvia all’O.M. n.446/97 (vedi art. 39 c. 13 Ccnl 2006-2009). Infine è evidente che, qualora il supplente in turno di nomina abbia diritto ad un posto libero e vacante e quindi alla stipula di un contratto di lavoro fino al 31 agosto, il diritto ad avere un contratto e quindi una retribuzione fino al 31 agosto permane anche in caso di richiesta di attivazione di un rapporto part-time. Spezzoni fino a 6 oreViene confermata la scelta politica di sottrarre ai precari gli spezzoni fino a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario anche se resta valida la nota 16085 del 7 agosto 2007. DocentiPer quanto riguarda i docenti viene precisato che:
Comunicazione titolo di sostegnoPer coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, e che non l’abbiano già fatto con la procedura on-line entro il 30/06/2010 è prevista la possibilità di comunicare alla scuola a cui è stato indirizzato il modello B, in carta semplice, l’acquisizione del titolo di sostegno entro il prossimo 10 Agosto. Si tratta di una data eccessivamente ravvicinata e per la quale abbiamo chiesto una proroga. Gli aspiranti saranno inclusi in coda agli elenchi di sostegno, per la fascia di appartenenza, ai fini del conferimento delle supplenze dalle graduatorie d’istituto. Licei musicali e coreuticiPer quanto riguarda i Licei musicali saranno costituiti appositi elenchi nelle singole scuole. ATAPer quanto riguarda il personale ATA, in assenza del nuovo regolamento, si confermano le regole dello scorso anno ed in particolare:
Per il personale ATA non è stata ripresa la nota 12643/09, nella quale si chiariva che anche per gli ATA c’era il diritto ad optare tra spezzone e posto intero, oltre all’estensione della possibilità di frazionamento dei posti ai fini del completamento che avevamo richiesto nell’ultimo incontro. Su queste questioni stiamo sollecitando il Miur a fornire chiarimenti. Priorità nella scelta della sedeNella nota, analogamente a quanto previsto lo scorso anno, si precisa che la priorità nella scelta della sede (L 104 Art. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via. Si precisa anche che la priorità prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia.
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