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Un docente può non accettare il voto di consiglio per un alunno con grave insufficienza?

📅 Pubblicato il 10 March 2011 • 🎓 Polo Didattico AetnaScuola
Archivio Storico AetnaScuola A cura di consiglio per un alunno con grave insufficienza • Pubblicato originariamente su AetnaScuola.it
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GiovedĂŹ, 10 Marzo 2011
Un docente può non accettare il voto di consiglio per un alunno con grave insufficienza?
Quesiti
Postato da Silvana La Porta   
Sabato 05 Giugno 2010 23:00

Ho letto nelle risposte ai quesiti che c’è una sentenza (Corte di Cassazione o Consiglio di Stato?) che consente al docente che porta allo scrutinio un alunno con una grave insufficienza a non accettare il voto di consiglio. Poichè non riesco piĂš a trovare la risposta vorei avere il riferimento normativo…(da Treccani)


Voto di consiglio : Fernanda Ferretti

Domanda

Ho letto nelle risposte ai quesiti che c’è una sentenza (Corte di Cassazione o Consiglio di Stato?) che consente al docente che porta allo scrutinio un alunno con una grave insufficienza a non accettare il voto di consiglio. Poichè non riesco piĂš a trovare la risposta vorei avere il riferimento normativo.

Risposta

I riferimenti sono rinvenibili nel decreto del Presidente della Repubblica 122/2009 e nell’art. 3 della legge 241/90. Il primo è il regolamento sulla valutazione; il secondo è la disposizione che reca l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Non di meno, il cosiddetto “voto di consiglio” non può disporre l’ammissione alla classe successiva in assenza del previo accertamento del conseguimento della sufficienza in tutte le materie, solo nel caso delle scuole secondarie di secondo grado. Mentre è prevista una deroga per il grado e l’ordine di scuola inferiore. In particolare, l’art.2 comma 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 122/2009, in riferimento all’ammissione alla classe successiva in ordine alla scuola primaria e secondaria di secondo grado, dispone che: “Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno.”. Tale nota si informa al principio di motivazione di cui all’art.3 della legge 241/90, il quale prevede che tutti i provvedimenti debbano recare i presupposti di fatto e le giustificazioni giuridiche della decisione ivi contenuta. Mentre, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, l’art.5, comma 5 del medesimo decreto, dispone che: “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico.”. La tassativitĂ  della suddette disposizioni preclude la possibilitĂ  di ammettere alla classe successiva alunni di scuola secondaria di secondo grado che non abbiano raggiunto la sufficienza in tutte le materie. Tale limite è ribadito anche dall’art. 6, comma 1 del citato decreto 122/2009 laddove è previsto che: “Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di Stato.”.

 

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