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2) Violazione dell’art. 3 della Costituzione

📅 Pubblicato il 30 July 2010 • 🎓 Polo Didattico AetnaScuola
Archivio Storico AetnaScuola A cura di Silvana La Porta • Pubblicato originariamente su AetnaScuola.it
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Presidi congelati: nessuno può chiedere il trasferimento sulle loro sedi E-mail
Il caso
Postato da Silvana La Porta   
Lunedì 24 Maggio 2010 00:00

Note sulla lesione del diritto dei dirigenti di chiedere il trasferimento sulle sedi occupate in virtù delle legge 24 novembre 2009, n. 167 (congela presidi)…(riceviamo dal collega Giuseppe D’Urso e pubblichiamo)

 

Con la legge in oggetto, il Parlamento a larghissima maggioranza ha adottato la disposizione sulla base della considerazione che  appare necessario prevedere che fino all’avvenuta rinnovazione, a seguito dell’annullamento  giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale  novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n . 94 del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continui ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria, facendo salvi gli atti adottati dal predetto personale nell’espletamento degli incarichi adottati.”

Quanto sopra ai fine di salvaguardare il corretto espletamento delle funzioni  nelle scuole siciliane.

La disposizione sopra richiamata è certamente incostituzionale, come abbiamo avuto modo di rimarcare in più occasioni perché viola il disposto di diversi articolo della Carta costituzionale e, inoltre, lede il diritto di quanti legittimamente aspirano a trasferirsi nelle sedi in atto occupate in virtù di tale legge. Al fine di rendere più chiaro il discorso riporto le osservazioni inviate al presidente del Senato e giunte in ritardo alla Commissione cultura, che di seguito trascrivo succintamente :

 

1) Violazione del principio di non ingerenza da parte del Parlamento sugli atti giurisdizionali.

 

L’emendamento proposto viola il disposto della sentenza passata in giudicato e attribuisce, in difetto di presupposto, la qualifica di dirigente ai 426 professori. Appare evidente che l’emendamento prescinde dalle sentenze e mantiene le posizioni giuridiche rimosse, non avendo alcuna rilevanza la circostanza che si tratterebbe di un mantenimento di carattere transitorio.

2) Violazione dell’art. 3 della Costituzione

 

La disposizione proposta viola il disposto dell’art. 3 della Costituzione poiché  differenzia le posizioni  tra soggetti che si trovano sullo stesso piano  per effetto delle sentenze di annullamento.

Viene riconosciuto, infatti, ai c.d. vincitori non più tali, giova ripeterlo, per effetto dell’annullamento,  una posizione giuridica immotivata ed illegittima che li abilita all’esercizio di funzioni pubbliche dirigenziali pur in assenza del supporto che ne legittima la loro permanenza. Dall’altro lato, invece, i non idonei, pur in presenza dello stesso effetto delle sentenze, e gli aspiranti all’incarico devono mantenere la loro attuale posizione nell’attesa di poter espletare un concorso, di cui non è stata indicata la data di inizio. Teoricamente, ed è proprio questa la manifesta intenzione, si cerca di allungare i tempi forse per sfiancare le proteste al solo scopo di garantire ai 426 il mantenimento nella loro posizione di privilegio.  Appare evidente che i soggetti interessati, vengono posti su piani diversi,l’uno di privilegio, l’altro di sudditanza.

 

3) Violazione del  1° comma dell’art. 97 della Costituzione

Tale disposizione stabilisce le regole per il corretto operato della pubblica amministrazione  in “modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità”.

L’emendamento proposto tende a procrastinare nel tempo una condotta della Pubblica Amministrazione in palese scandaloso contrasto con il giudicato.

E’ appena il caso di osservare che per effetto delle sentenze la Pubblica amministrazione avrebbe dovuto:

1.disporre l’immediata risoluzione dei contratti già sottoscritti che peraltro in gran parte erano in scadenza;

2. non attingere più alla graduatoria per il conferimento di sedi resesi nelle more vacanti per mobilità o per trattamento di quiescenza del titolare;

3. utilizzare i dirigenti vincitori del concorso riservato assegnando loro le sedi rese vacanti dall’annullamento;

4. mettere a reggenza le restanti sedi. (DIRETTIVA n. 33 Prot. n. AOODGPER.3510 Roma, 17 marzo 2009 Articolo 4 – I posti disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono successivamente conferiti con incarico di reggenza.)

 

4) Violazione del 3° comma dell’art.  97 della Costituzione.

 

L’emendamento viola, altresì,  il 3° comma dell’art. 97 della Costituzione nella parte in cui dispone che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”

 

Nel caso in esame viene prevista un’ipotesi di accesso al posto di Dirigente scolastico al di fuori dello schema tipico del concorso.

Non può avere alcuna rilevanza al riguardo la circostanza che si tratterebbe di un posto assunto in “via transitoria”, poiché ricoperto tale posto, che deve necessariamente essere assunto dopo l’espletamento di un concorso valido, si svolgerebbero  pubbliche funzioni che sarebbero radicate su un atto di investitura annullato da due sentenze.

Si creerebbe un precedente non ammesso dalla Costituzione, in quanto con legge ordinaria, determinate pubbliche funzioni verrebbero attribuite  dal Parlamento ad alcuni soggetti sprovvisti di qualsiasi titolo e legittimazione.

 

5) Illogicità della pretesa ipotesi di  una giustizia sostanziale contrapposta al dettato della sentenza. Irragionevolezza dell’emendamento.

 

Questi i motivi evidenziati agli organi parlamentari e disattesi dal Parlamento, o meglio, è stata riconosciuta la fondatezza delle osservazioni, ma  alcuni senatori, tra i quali il Sen. Rusconi, con il quale ho avuto modo di discutere dell’emendamento prima della sua approvazione definitiva in Senato,  hanno ritenuto che sarebbe stato comunque il male minore anche perché la maggioranza ed il Ministro avevano assicurato che il concorso si sarebbe espletato  e concluso  prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. I fatti accaduti fanno facilmente comprendere come fossero fondati i miei dubbi e le mie perplessità sulla veridicità dell’assunto del Governo.

 

Oggi il problema della norma in esame si pone sotto un altro profilo poiché lede e viola i diritti esistenti, regolarmente formati in tutti i dirigenti scolastici che potrebbero avanzare la richiesta di mobilità e di trasferirsi nelle sedi che in atto sono illegittimamente occupate dai predetti professori che si trovano in quella posizione non in virtù di un contratto, ma sulla base di un atto fondato su una legge incostituzionale.

 

In parole povere un dirigente scolastico, per esempio, che ha la pienezza del titolo che volesse trasferirsi al liceo scientifico di Giarre, non potrebbe farlo perché il Direttore Generale gli opporrebbe il divieto contenuto nella disposizione sopra richiamata.

 

Orbene, posso capire che la norma abbia voluto salvaguardare le attività già iniziate nelle scuole rette da tali soggetti, ma che debba anche proibire il diritto di coloro, pienamente titolati, di ottenere il trasferimento su quelle sedi o di transitare  dal settore primario  al secondario o viceversa, è certamente assurdo.

 

La legge ha come destinatari tutti i soggetti, anche la Pubblica amministrazione che ha il dovere di uniformarsi alle disposizioni della legge, ma anche e soprattutto ai principi costituzionali. In base a tale premessa sarebbe, quindi, logico ipotizzare che l’amministrazione, tra le possibili interpretazioni della norma, abbia il dovere di adottare quella conforme alla Costituzione. Nel caso in esame, l’amministrazione dovrebbe concedere il trasferimento sulle sedi occupate in virtù della norma di “congelamento”, vista la palese illegittimità della stessa e la altrettanto palese violazione dei diritti di chi legittimamente li possiede. Tale scelta dell’amministrazione non verrebbe in alcun modo ad alterare  il rapporto tra le parti  coinvolte perché il diritto degli altri verrebbe comunque garantito attraverso la possibilità di adire il giudice e per suo mezzo la corte Costituzionale.

Inoltre, eviterebbe il danno grave all’erario poiché l’amministrazione sarà certamente soccombente in un giudizio che esamini la legittimità di un atto fondato sulla  disposizione sopra richiamata.

 

In parole povere ci sarebbe solamente l’inversione nell’azione; nella tesi proposta dalla Direzione generale ad impugnare devono essere quanti  sono titolari della pienezza di un diritto assolutamente mai messo in discussione; nella seconda ipotesi, sulla scorta delle superiori considerazioni, invece, a ricorrere al giudice e, quindi alla Corte costituzionale, devono essere  i soggetti che basano la loro posizione su un atto palesemente illegittimo ed in contrasto con la Costituzione.

 

E’ bene precisare, tuttavia, che l’eccezione di incostituzionalità, passa al vaglio del magistrato di prima istanza e, quindi nutro seri dubbi che un magistrato possa ritenere fondata la pretesa di mantenimento nella sede avanzata sulla base della legge 24 novembre 2009, n. 167.

 

Giuseppe D’Urso

 

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