Siete in:
Lunedì, 07 Marzo 2011
| Professione insegnante: i docenti perdenti posto mantengano la titolarità |
| Voci dalla scuola | |||
| Postato da Silvana La Porta | |||
| Lunedì 26 Aprile 2010 08:00 | |||
|
L’associazione Professione Insegnante, letto il punto 4) dell’art 1 del CCNI del 16.2.2009, viste le ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti dai provvedimenti attuativi in corso della legge 133/2008 propone quanto segue…(inviato in redazione da Libero Tassella)
Al M.I.U.R.
c.a. Dott. Luciano Chiappetta Alle organizzazioni sindacali FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA SNALS CONFSAL -Roma- PROFESSIONE INSEGNANTE OGGETTO: Confronto negoziale punto 4 art. 1 CCNI 2010/11: proposte di integrazione del testo contrattuale. L’associazione Professione Insegnante, letto il punto 4) dell’art 1 del CCNI del 16.2.2009, viste le ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti dai provvedimenti attuativi in corso della legge 133/2008 propone quanto segue: 1. La titolarità del docente il cui posto è tagliato dalla riforma degli ordinamenti, ( decreti attuativi 133/2008) e risulta perdente posto per l’a. s. 2009/2010 viene conservata a domanda per il 2010/11 su altra classe di concorso per cui il medesimo o è abilitato o è in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento all’epoca del conseguimento ( si prevederà in questi casi un successivo corso di riconversione professionale con esonero dal servizio), garantendo comunque il punteggio interno di continuità per l’intero servizio prestato nella scuola , nonché il diritto di precedenza per il rientro nella precedente scuola di titolarità e per l’attuale insegnamento, secondo quanto previsto dal contratto sulla mobilità. 2. Nei casi non previsti dal punto 1 , è prevista a domanda l’ Integrazione del sistema delle precedenza di cui all’art. 7 del CCNI , pertanto dopo il punto II nelle precedenze comuni è inserito il punto II bis , garantendo la precedenza per il docente il cui posto è tagliato dai decreti attuativi della 133/08, nelle fasi del trasferimento per il 2010/11 sempre con la conservazione dell’intero punteggio di continuità nella nuova scuola, estendendo altresì di tale precedenza nelle fasi di mobilità professionale sempre con la conservazione del punteggio di continuità già cumulato nella scuola precedente. Resta fermo anche per i docenti di cui al punto 2 il diritto di precedenza per il rientro nella precedente scuola di titolarità e per l’attuale insegnamento, secondo quanto previsto dal contratto sulla mobilità. Anche in questo caso sono previsti per i docenti non abilitati ma in possesso di studio valido per l’insegnamento all’epoca del conseguimento corsi di riconversione professionale con esonero dal servizio. 3. Quanto indicato nei punti 1 e 2 è valido a domanda per il trasferimento su posto di sostegno per il docente in possesso dello specifico titolo di specializzazione senza prevedere l’obbligo quinquennale di permanenza su tale tipologia di posto. 4. I docenti di cui al punto 4 art. 1 che possono conservare la titolarità in sovrannumero nella scuola di attuale titolarità, non presentando per il 2010/11 alcuna domanda di mobilità la loro posizione sarà gestita sull’organico di fatto con la contrattazione su utilizzazione e assegnazione provvisoria 20010/11. Per i docenti di cui ai punti 1 , 2 e 3 si applicano per gli anni seguenti le disposizioni per l’individuazione dei docenti soprannumerari, non considerandoli nella nuova scuola titolari all’1.9.2010, ma titolari dall’1.9.2009. 26.4.2010 Professione Insegnante.
|
Polo di Orientamento Universitario & Corsi di Laurea Online
AetnaScuola è la guida indipendente per la scelta del percorso accademico e universitario telematico. Scopri l’elenco dei corsi di laurea riconosciuti dal MUR per proseguire gli studi dopo il diploma.










