Siete in:
Domenica, 29 Maggio 2011
| La preside mi punisce per l’assenza a una riunione: può farlo? |
| Quesiti | |||
| Postato da Silvana La Porta | |||
| MercoledĂŹ 14 Aprile 2010 07:28 | |||
|
Sono oggetto di una contestazione di addebito da parte della Dirigente scolastica della mia scuola, per non essere stato presente ad una riunione collegiale di dipartimento convocata con circolare interna. Non ho letto la circolare posta nel registro in sala docenti e a dire il vero non ci ho fatto nemmeno caso, vista l'”overdose di circolari” che si propongono quasi giornalmente (siamo a quota 920 dal 1° settembre ad oggi)…(da treccani)
Differenza tra circolare interna e ordine di servizio : Roberto Bertoni
Domanda Sono oggetto di una contestazione di addebito da parte della Dirigente scolastica della mia scuola, per non essere stato presente ad una riunione collegiale di dipartimento convocata con circolare interna. Non ho letto la circolare posta nel registro in sala docenti e a dire il vero non ci ho fatto nemmeno caso, vista l'”overdose di circolari” che si propongono quasi giornalmente (siamo a quota 920 dal 1° settembre ad oggi). Nella lettera alla quale risponderò al piĂš presto, mi viene contestato il fatto di non aver ottemperato ad un obbligo di servizio dichiarando altresĂŹ la stessa come un “ordine di servizio”. Premesso che la convocazone è stata fatta al di fuori del piano programmato a settembre dal collegio docenti e dato che nella stessa come in tutte le altre non c’è obbligo di apporre firma per presa visione, vorrei capire bene una cosa: che differenza c’è tra un ordine di servizio e una circolare interna? Esiste una norma o regolamento che obbliga il docente a firmare per presa visione ogni volta tutte le circolari che gli vengono proposte? Risposta In via preliminare va chiarito che si discute di atti di gestione del rapporto di lavoro. Tali atti vanno portati a conoscenza dei destinatari secondo buona fede. A tal fine è ragionevole ritenere che, qualora essi risultino modificativi di atti precedentemente resi noti tramite i canali tipici, sarebbe preferibile che la parte che emette lâatto modificativo provveda alla relativa notificazione direttamente nelle mani del destinatario. Solo in tal caso, infatti, la parte datoriale potrĂ prendere piena contezza del fatto che lâatto medesimo sia giunto effettivamente a conoscenza del destinatario. La conoscenza, infatti, si può presumere solo quando detti atti vengano formati nei luoghi tipici, alla presenza di tutti i destinatari (nel caso di specie, in costanza di lavori del collegio dei docenti). Quanto allâobbligo di sottoscrivere gli atti per presa visione, esso sussiste sempre in forza del vincolo di buona fede, ma sempre nel limite dellâordinaria diligenza.
|
Polo di Orientamento Universitario & Corsi di Laurea Online
AetnaScuola è la guida indipendente per la scelta del percorso accademico e universitario telematico. Scopri l’elenco dei corsi di laurea riconosciuti dal MUR per proseguire gli studi dopo il diploma.









