I permessi per motivi familiari o personali sono un diritto e non una concessione del Ds
I permessi per motivi familiari o personali sono un diritto e non una concessione del Ds di Lucio Ficara…(da Latecnicadellascuola)
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02/11/2012
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Questa norma è in alcuni casi osteggiata dai dirigenti scolastici che la considerano una limitazione alla loro autoritĂ decisionale. Viene dunque sottolineato che i permessi previsti dallâart. 15 comma 2 sono un diritto, che si sottrae alla valutazione discrezionale del dirigente scolastico, il quale pertanto non può entrare in merito alle stesse
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A sostenere che i permessi retribuiti per motivi familiari o personali, previsti dallâart. 15, comma 2, del vigente CCNL scuola 2006-2009, sono un diritto e non una concessione del dirigente, è anche lâAran. Si tratta dellâagenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, questa agenzia rappresenta legalmente lâamministrazione durante i contratti collettivi come disposto dal D.L.vo n. 29/1993. Lâart.15 comma 2 del Ccnl 2006-2009 della scuola, prevede il diritto, a domanda, da parte del dipendente a fruire, durante lâanno scolastico, di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalitĂ sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attivitĂ didattica di cui allâart. 13, comma 9, prescindendo dalla condizioni previste in tale norma. Questa norma è in alcuni casi osteggiata dai dirigenti scolastici che la considerano una limitazione alla loro autoritĂ decisionale.
Ci teniamo a sottolineare che i permessi previsti dallâart. 15, comma 2, sono un diritto, che si sottrae alla valutazione discrezionale del dirigente scolastico, il quale pertanto non può entrare in merito alle stesse. Il dirigente scolastico, non è legittimato ad autorizzare il permesso richiesto ai sensi dellâart. 15, comma 2, ma dovrĂ operare solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all´idoneitĂ della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda; nĂŠ tanto meno, è consentito al dirigente scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilitĂ per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attivitĂ didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari. Questa norma è una norma idiosincratica, che i dirigenti scolastici tendono a non fare passare come un diritto, ma come una concessione che, a volte può essere favorita oppure può essere considerata irricevibile.
Tuttavia, per essere precisi, al dirigente incombe lâonere della valutazione della pertinenza della motivazione documentata o autocertificata, che pertanto non può essere futile od omessa, pena la mancata autorizzazione. Si richiama, a tal proposito, la responsabilitĂ per danno erariale a cui potrebbe andare incontro il dirigente medesimo qualora concedesse un giorno di permesso senza un motivo apprezzabilmente valido. In tali casi, infatti, il dirigente scolastico potrebbe essere chiamato a rivalsa per il giorno di stipendio pagato al dipendente cui sia stato concesso un permesso per motivi personali senza validi motivi, e dunque assente dal servizio senza averne il diritto. Appare ovvio, pertanto, che il dirigente scolastico, per valutare la liceitĂ della concessione del permesso deve conoscere la motivazione della richiesta, che non può pertanto essere formulata soltanto per “motivi personali” o “problemi di famiglia”: essi vanno esplicitati. A tale riguardo bisogna anche dire che: una sentenza della Corte dei Conti del 3 febbraio 1984, n. 1415 secondo il quale le esigenze personali o familiari âpossono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell´impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.
Pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all´ente di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravitĂ ), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoroâ. Questo vuol dire che nellâautocertificazione bisogna motivare esplicitamente la motivazione dellâassenza senza rifugiarsi in motivi vaghi e generici. Per il resto il dipendente ha diritto a fruire i 3 giorni di permesso retribuito, senza la spada di Damocle dellâautorizzazione del dirigente scolastico e può richiedere anche i 6 giorni di ferie previsti al comma 9 dellâart. 13 del CCNL con le stesse modalitĂ dellâart. 15 comma 2.
Ci teniamo a sottolineare che i permessi previsti dallâart. 15, comma 2, sono un diritto, che si sottrae alla valutazione discrezionale del dirigente scolastico, il quale pertanto non può entrare in merito alle stesse. Il dirigente scolastico, non è legittimato ad autorizzare il permesso richiesto ai sensi dellâart. 15, comma 2, ma dovrĂ operare solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all´idoneitĂ della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda; nĂŠ tanto meno, è consentito al dirigente scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilitĂ per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attivitĂ didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari. Questa norma è una norma idiosincratica, che i dirigenti scolastici tendono a non fare passare come un diritto, ma come una concessione che, a volte può essere favorita oppure può essere considerata irricevibile.
Tuttavia, per essere precisi, al dirigente incombe lâonere della valutazione della pertinenza della motivazione documentata o autocertificata, che pertanto non può essere futile od omessa, pena la mancata autorizzazione. Si richiama, a tal proposito, la responsabilitĂ per danno erariale a cui potrebbe andare incontro il dirigente medesimo qualora concedesse un giorno di permesso senza un motivo apprezzabilmente valido. In tali casi, infatti, il dirigente scolastico potrebbe essere chiamato a rivalsa per il giorno di stipendio pagato al dipendente cui sia stato concesso un permesso per motivi personali senza validi motivi, e dunque assente dal servizio senza averne il diritto. Appare ovvio, pertanto, che il dirigente scolastico, per valutare la liceitĂ della concessione del permesso deve conoscere la motivazione della richiesta, che non può pertanto essere formulata soltanto per “motivi personali” o “problemi di famiglia”: essi vanno esplicitati. A tale riguardo bisogna anche dire che: una sentenza della Corte dei Conti del 3 febbraio 1984, n. 1415 secondo il quale le esigenze personali o familiari âpossono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell´impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.
Pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all´ente di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravitĂ ), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoroâ. Questo vuol dire che nellâautocertificazione bisogna motivare esplicitamente la motivazione dellâassenza senza rifugiarsi in motivi vaghi e generici. Per il resto il dipendente ha diritto a fruire i 3 giorni di permesso retribuito, senza la spada di Damocle dellâautorizzazione del dirigente scolastico e può richiedere anche i 6 giorni di ferie previsti al comma 9 dellâart. 13 del CCNL con le stesse modalitĂ dellâart. 15 comma 2.
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